Ricorso Inammissibile: Quando la Ripetizione Non Paga in Cassazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché privo di specificità e mera ripetizione dei motivi d’appello. Analizziamo questa decisione per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di un’impugnazione non corretta.
Il Fatto: la Contestazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il reato commesso avrebbe dovuto beneficiare di questa norma, che esclude la punibilità per fatti di minima offensività. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già rigettato questa tesi, motivando la sua decisione.
L’imputato ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, insistendo sulla medesima richiesta.
I Limiti del Ricorso e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per essere ammissibile, un ricorso deve contenere motivi specifici che critichino in modo argomentato la decisione precedente, evidenziandone eventuali vizi logici o giuridici. Non può limitarsi a una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già presentate e valutate dal giudice d’appello.
Le Motivazioni della Cassazione
I giudici di legittimità hanno osservato che il ricorso presentato era “indeducibile” in quanto si risolveva in una semplice ripetizione dei motivi già discussi in appello. La Corte di merito aveva puntualmente respinto tali argomentazioni, adempiendo pienamente al proprio onere motivazionale. In particolare, la Corte d’Appello aveva escluso la lieve entità dell’offesa basandosi su due elementi concreti:
1. La natura dei beni danneggiati, ovvero beni pubblici resi inservibili dalla condotta dell’imputato.
2. I precedenti penali a carico dell’imputato, che ostacolano l’applicazione del beneficio della particolare tenuità del fatto.
Di fronte a una motivazione chiara e logica, il ricorso si è rivelato apparente e non specifico, in quanto non ha saputo assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata contro la sentenza impugnata. Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere mirato e specifico. Non basta essere in disaccordo con la decisione precedente; è necessario individuare e argomentare con precisione i vizi di legittimità della sentenza impugnata. La mera riproposizione di tesi già respinte, senza una critica puntuale alla motivazione del giudice d’appello, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia articolare motivi di ricorso idonei a superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte, concentrandosi sui profili di diritto e sui vizi logici della motivazione, piuttosto che tentare un riesame del merito dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente respinti dalla Corte di merito, risultando quindi non specifici ma soltanto apparenti.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per escludere la particolare tenuità del fatto?
La Corte d’Appello ha escluso la particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) basandosi su due elementi: il fatto che l’imputato avesse reso inservibili dei beni pubblici e la presenza di precedenti penali a suo carico.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33585 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33585 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il giudice d’appello ha pienamente assolto l’onere argomentativo sul punto, avendo fatto riferimento a pagina 3 alla circostanza che l’offesa non possa ritenersi di lieve entità, anche in ragione dei beni pubblici resi inservibil dall’imputato e dei precedenti penali dell’imputato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 settembre 2025.