Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19965 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19965 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VERCELLI il 24/02/1965
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso alternano motivi sulla responsabilità (n.
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15) a quelli attinenti al trattamento sanzionato
3, 5, 12, 13), senza alcuna indicazione delle norme che si assumano violate e d specifica enucleazione del vizio che si lamenta;
osservato che i primi, che contestano la violazione di legge ed il vi motivazionale in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. per travisamento delle pr
fondanti il giudizio di penale responsabilità della ricorrente, non sono conse dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in pun
fatto, peraltro volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettur fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulse da perti
individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticament valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata (si veda
pagg. 6 e 7 sul compendio probatorio adeguatamente analizzato dalla Corte, pienamente comprovante i reati in imputazione);
ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso, con cui si censura la violazione legge in ordine agli artt. 62 n. 4 e 131 bis cod. pen., sono inammissibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illo motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano pagg. 7 e 8 sulle ragioni ostative al riconoscimento dell’invocata causa di non punibilit ex art. 131 bis cod. pen. e sull’esclusione dell’applicazione dell’art. 62 n. 4 cod. pe rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
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