Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi in Cassazione è Inutile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso basato sulla mera ripetizione di argomenti già esaminati e respinti è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questo caso, riguardante una condanna per bancarotta semplice documentale, offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di specificità necessari per accedere al giudizio di legittimità e perché un ricorso inammissibile rappresenta non solo una sconfitta processuale, ma anche un onere economico.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imprenditore da parte del Tribunale per il reato di bancarotta semplice documentale. La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata integralmente dalla Corte d’Appello competente. Non rassegnato alla doppia condanna, l’imprenditore ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione.
L’Appello e il Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il ricorrente ha lamentato una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale. Questa norma prevede la non punibilità quando l’offesa, per le sue modalità e per l’esiguità del danno, è di “particolare tenuità”. Secondo la difesa, il fatto contestato rientrava in questa casistica e, pertanto, non avrebbe dovuto portare a una condanna.
La Genericità come Vizio Fatale
Il punto cruciale della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione del motivo di ricorso. I giudici hanno ritenuto che l’argomentazione fosse “generica” e “manifestamente infondata”. In particolare, hanno sottolineato come il motivo fosse “reiterativo di quanto già dedotto in appello e correttamente disatteso dalla corte di merito”. In altre parole, l’imputato non ha introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre la stessa identica questione, senza confrontarsi criticamente con le ragioni per cui i giudici del secondo grado l’avevano già respinta.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte di Cassazione ha spiegato che il suo ruolo non è quello di riesaminare per la terza volta i medesimi fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si confronta con la decisione di secondo grado, ma che la ignora riproponendo le tesi già sconfitte, elude questa funzione. Per tale ragione, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile è stata quindi una diretta conseguenza della sua natura ripetitiva e della sua manifesta infondatezza, non essendo emerso alcun errore di diritto nell’operato della Corte d’Appello.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: per avere successo in Cassazione, è indispensabile formulare motivi di ricorso specifici, che attacchino puntualmente le argomentazioni della sentenza di appello, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge. Una semplice riproposizione dei motivi d’appello è una strategia destinata al fallimento. Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende, aggravando ulteriormente la sua posizione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico, manifestamente infondato e si limitava a ripetere argomentazioni già state correttamente respinte dalla Corte d’Appello.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente sosteneva la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per i reati di particolare tenuità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1412 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1412 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GUSSAGO il 24/10/1956
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che il ricorrente NOME COGNOME COGNOME ricorre avverso l sentenza con cui la Corte di Appello di Brescia del 10 marzo 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino del 14 ottobre 2022 in ordine reato di bancarotta semplice documentale.
Considerato che l’unico motivo di ricorso con cui il ricorrente denunci violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicabil dell’art. 131 bis per una erronea interpretazione dell’art.101 cod. pen., è ge nonché manifestamente infondato perché reiterativo di quanto già dedotto i appello e correttamente disatteso dalla corte di merito (pag.4 della sent impugnata);
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il 944siglier estensore GLYPH
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