Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20842 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20842 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
Oggi, 28 MAG. 2024
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Nardò; NOME COGNOME nata il DATA_NASCITA a Nardò; nel procedimento a carico RAGIONE_SOCIALE medesime; avverso la sentenza del 19/06/2023 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha Fi chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dei difensori RAGIONE_SOCIALE indagate AVV_NOTAIO anche quale sostituto dell’AVV_NOTAIO, per NOME, e COGNOME NOME per COGNOME NOME e NOME che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Lecce riformava la sentenza del tribunale di Lecce del 16.9.2021, assolvendo COGNOME NOME e NOME dal reato di cui agli artt. 110 c.p. 181 del Dlgs. 42/04 perché il fatto non sussiste e dal reato ex art. 110 c.p. 44 del DPR 380/01 limitatamente alla realizzazione di una maggiore cubatura perché il fatto non sussiste, riducendo la pena residua e, ricondotta la fattispecie di cui al capo a) nell’ambito
del reato ex art. 44 lett. b) del DPR 380/01, confermava nel resto la sentenza impugnata.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME e NOME hanno proposto rispettivi ricorsi mediante il proprio difensore, deducendo la prima tre motivi di impugnazione e la seconda due.
COGNOME NOME con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione. Si contesta la sentenza impugnata siccome fondata su una ritenuta sopraelevazione di 80 cm. calcolata prima che terminassero i lavori, atteso che a conclusione degli stessi, attraverso la sistemazione finale dei piazzali, le opere sarebbero state riportate a piena conformità legale. Conforterebbe tale tesi anche il regolamento comunale, laddove stabilisce che il volume totale della costruzione si calcola valutando la somma della superficie di ciascun piano con la relativa altezza lorda.
Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli art. 131 bis e 133 c.p. Ricorrerebbe la speciale tenuità del fatto in assenza di pregiudizio al territorio e in ragione della considerazione dell’elemento soggettivo che ha guidato la ricorrente, e mancherebbe una motivazione a supporto di tale esclusione.
Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sproporzionato, e all’art. 163 c.p., mancando ogni motivazione a conferma della intervenuta subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione RAGIONE_SOCIALE opere abusive, anche alla luce della intervenuta esclusione del vincolo paesaggistico.
NOME COGNOME con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione per gli stessi motivi dedotti dall’altra ricorrente con il pri motivo del suo ricorso, come sopra sintetizzati e cui si rinvia.
Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 131 bis c.p. e 133 c.p. per le medesime ragioni dedotte dalla precedente ricorrente con il secondo motivo di ricorso cui pure si rinvia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Devono considerarsi congiuntamente i primi motivi dei due ricorsi proposti siccome articolati sulle medesime ragioni. La Corte di appello ha analizzato la
vicenda costruttiva anche esaminando le ragioni difensive ed ha sviluppato una argomentazione articolata e coerente, fondata anche sulla analisi dei progetti e, più in generale, della documentazione depositata a fini costruttivi, escludendo ogni finale innalzamento del piano di campagna, e comunque confutando ragionevolmente (con assenza quindi di “manifesti” vizi di motivazione) le argomentazioni difensive, improntate ad una valutazione prospettica futura RAGIONE_SOCIALE opere, neppure pienamente supportata da documenti e autorizzazioni ( cfr. tra le altre pag. 6 della sentenza impugnata) piuttosto che, come invece fatto dai giudici, ad una più che ragionevole considerazione dello stato dei luoghi, peraltro motivatamente descritto come in alcun modo sconfessato, e anzi confermato, dalla corrispondente progettazione originaria della committenza; così da concludere senza alcun vizio di motivazione per la avvenuta realizzazione di una diversa sagoma dell’opera attraverso la realizzazione di una sopraelevazione, rispetto al consentito, di circa un metro, dell’immobile. Né emerge alcuna violazione di legge in questa prospettiva, tantomeno rispetto al regolamento comunale, da una parte preso in considerazione dai giudici senza che esso incida sulla relativa ricostruzione dei fatti, dall’altra citato in maniera generica rispe alla vicenda, e comunque introdotto per svolgere valutazioni di fatto, come tali non esaminabili in questa sede.
Quanto ai motivi dedotti da entrambe le ricorrenti con riguardo alla ritenuta speciale tenuità del fatto, sono anche essi inammissibili. Si tratta di una censura nuova, atteso che nel riepilogo dei motivi di appello proposti da ciascuna ricorrente e riportato nella sentenza impugnata non compare alcuna deduzione al riguardo. Né in sede di conclusioni finali come pure citate in sentenza si fa in proposito alcun richiamo. Per cui trova applicazione il noto principio secondo il quale sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo ed inammissibile (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01).
Quanto al terzo motivo dedotto da COGNOME NOME, esso risulta manifestamente infondato con riguardo al trattamento sanzionatorio, atteso che è formulato in maniera del tutto generica, tale essendo la non meglio articolata rappresentazione di una pena sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti. Pena che peraltro, essendo pari a mesi uno e giorni quindici di arresto oltre che ad
euro 12.000 di ammenda risulta assolutamente vicina ai minimi, senza peraltro tacere come i giudici non pare abbiano considerato che il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l’art. 32, comma 47) che “le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento”. Quanto alla contestazione inerente la mancata motivazione della conferma della subordinazione del beneficio della pena sospesa alla demolizione RAGIONE_SOCIALE opere abusive deve osservarsi che con atto di appello e correlata memoria l’imputata si è limitata solo a richiedere la esclusione della subordinazione del predetto beneficio alla previa demolizione, senza illustrare le ragioni a sostegno della richiesta, così proponendo una deduzione generica che come tale non imponeva alla corte alcun obbligo di risposta e che quindi non può supportare in questa sede alcun motivo diretto a rilevare vizi di motivazione sul punto. In proposito, deve ribadirsi che il difetto motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 (dep. 13/03/2015 ) Rv. 262700 – 01).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per le ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese de procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che le ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, il 15.05.2024.