Ricorso Inammissibile: quando ripetere gli stessi motivi costa caro
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ci offre un importante spunto di riflessione sulla corretta redazione dei ricorsi. Il caso in esame dimostra come presentare un ricorso inammissibile, basato sulla mera ripetizione degli argomenti già respinti in appello, non solo sia inutile ma anche controproducente. Vediamo insieme perché e quali sono le lezioni da trarre.
I Fatti del Processo
L’imputato si era rivolto alla Suprema Corte per contestare la sua condanna. In particolare, il ricorso verteva su due punti principali: la qualificazione giuridica di un fatto come ricettazione (art. 648 c.p.) anziché come furto (art. 624 c.p.) e la mancata applicazione di una circostanza attenuante per un’altra imputazione, legata alla particolare tenuità del fatto.
I suoi difensori avevano già sollevato queste stesse obiezioni davanti alla Corte d’Appello, che le aveva respinte con una motivazione dettagliata. Nonostante ciò, gli stessi identici argomenti sono stati riproposti nel ricorso per Cassazione.
Il Principio del Ricorso Inammissibile: perché è stato rigettato?
La decisione della Corte di Cassazione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale. Il giudizio di Cassazione è un ‘giudizio di legittimità’, non un terzo grado di merito. Questo significa che la Suprema Corte non può riesaminare i fatti e le prove come se fosse un nuovo processo. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Presentare un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già valutate e respinte, senza individuare specifici vizi di legittimità (come un errore di diritto o un difetto logico palese nella motivazione della sentenza impugnata), equivale a chiedere alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione dei fatti, cosa che non le è consentita. Questo tipo di ricorso viene definito ‘apparente’, perché solo in apparenza svolge la sua funzione critica, ma in realtà non aggiunge alcun elemento utile al giudizio di legittimità.
La Condanna alle Spese
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità non è solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, l’importo è stato fissato in tremila euro, un costo significativo che sottolinea la serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni, i Giudici hanno chiarito che i motivi del ricorso si risolvevano in una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello. L’appellante, secondo la Corte, ha semplicemente proposto una ‘rilettura del compendio istruttorio’ alternativa a quella, del tutto logica, operata dalla Corte di merito. Mancava, nel ricorso, una critica argomentata e specifica contro le ragioni esposte nella sentenza d’appello.
Inoltre, la Corte ha sottolineato come i motivi fossero ‘estranei al sindacato di legittimità’, in quanto miravano a prefigurare una ‘inammissibile rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie’. In sintesi, il ricorrente non ha evidenziato errori giuridici o palesi travisamenti della prova, ma ha solo manifestato il suo disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici precedenti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. È fondamentale comprendere che non basta essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo davanti alla Suprema Corte. È necessario che l’atto di ricorso individui e articoli in modo preciso e puntuale i vizi di legittimità che affliggono la decisione. Un ricorso che si limiti a ripetere le doglianze di merito già respinte è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna a spese e sanzioni. La difesa tecnica deve quindi concentrarsi non sul ‘cosa’ è stato deciso, ma sul ‘come’ e ‘perché’ si è giunti a quella decisione, per scovare eventuali errori procedurali o interpretativi che possano giustificare l’intervento della Corte di Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di legittimità o specifici vizi della sentenza impugnata.
Cosa significa che la Corte di Cassazione svolge un ‘sindacato di legittimità’?
Significa che il suo compito non è riesaminare i fatti e le prove del processo (giudizio di merito), ma solo controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5753 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5753 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo B) dell’imputazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ex art. 648 cod. pen. (in luogo della più lieve ipotesi di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen.), nonché la mancata sussurnibilità della condotta di cui al capo D) dell’imputazione come di particolare tenuità ex art. 648 comma quarto cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondati su una rilettura del compendio istruttorio e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata in tema di implausibilità della riqualificazione in furto e di valore della res);
tenuto conto che tali motivi sono volti a prefigurare un’inammissibile rivalutazione eio alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Il onsigliere Estensore