Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio della Corte di Cassazione, specialmente riguardo ai limiti del suo intervento. Quando un ricorso è fondato su una richiesta di rivalutazione delle prove, la Corte lo dichiara inammissibile. Questo caso, relativo a una condanna per truffa, dimostra l’importanza di presentare motivi di ricorso che attengano a questioni di diritto e non a una semplice rilettura dei fatti già accertati nei gradi di merito, evidenziando il concetto di ricorso inammissibile.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per il reato di truffa. L’imputato, non accettando la condanna, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il suo principale argomento di difesa consisteva nel contestare la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, sostenendo che la motivazione della sentenza di condanna fosse viziata.
La Questione del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte Suprema ha prontamente respinto le argomentazioni del ricorrente. I giudici hanno chiarito che il motivo del ricorso non sollevava questioni sulla corretta applicazione della legge (vizi di legittimità), ma si limitava a proporre una diversa interpretazione delle prove già esaminate e ritenute attendibili dalla Corte d’Appello. Questo tipo di richiesta, definito come ‘doglianze in punto fatto’, esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. Il suo ruolo, infatti, non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di un ‘sindacato di legittimità’, volto a garantire l’uniforme interpretazione della legge e la logicità delle motivazioni delle sentenze.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto la decisione della Corte territoriale immune da ‘vizi logici’. La motivazione della sentenza d’appello è stata giudicata coerente e ben argomentata, avendo spiegato in modo esauriente le ragioni della condanna. In particolare, è stata sottolineata l’attendibilità della ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa, ritenuta sufficiente a fondare la dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il reato di truffa. Di conseguenza, non essendo stati individuati specifici travisamenti di prove o errori di diritto, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, come previsto dalla legge per i ricorsi respinti, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. A ciò si aggiunge la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della ‘Cassa delle ammende’. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione ribadisce quindi un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su solidi argomenti giuridici, non su un mero dissenso rispetto alla valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sollevava questioni di diritto, ma si limitava a chiedere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati e decisi dalla Corte d’Appello, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quale era il ruolo della motivazione della Corte d’Appello nella decisione della Cassazione?
La motivazione della Corte d’Appello è stata fondamentale. La Cassazione l’ha ritenuta esente da vizi logici e contraddizioni, ben argomentata e basata su corretti principi giuridici per affermare la responsabilità dell’imputato, rendendo così infondate le critiche del ricorrente.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 919 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 919 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a UDINE il 17/03/1969
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e adeguatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito;
che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato di truffa contestato (si veda, in particolare, pag. 4 sull’attendibile comprovata ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024
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