Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non riesamina i fatti
Un ricorso inammissibile è uno degli esiti più comuni e significativi nel processo davanti alla Corte di Cassazione. Con una recente ordinanza, i giudici supremi hanno ribadito un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che valuta unicamente la corretta applicazione della legge. Analizziamo questo caso per capire meglio i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha tentato di ribaltare la decisione portando la questione davanti alla Corte di Cassazione. I motivi di doglianza erano essenzialmente due:
1. Una critica alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Nello specifico, si contestava la valutazione del rischio di investimento da parte di un militare che aveva intimato l’alt.
2. Una contestazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla quantificazione finale della pena.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha respinti entrambi, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che il ricorso non possiede i requisiti per essere giudicato.
La conseguenza diretta di tale pronuncia è la conferma definitiva della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato in modo chiaro e conciso le ragioni della sua decisione, analizzando separatamente i due motivi di ricorso.
Il Primo Motivo: la Riproposizione di Questioni di Fatto
Il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato che il ricorrente non stava denunciando un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, stava semplicemente riproponendo la stessa questione di fatto già ampiamente e correttamente valutata dal giudice di primo grado. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di effettuare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione degli eventi. Questo compito spetta esclusivamente ai tribunali di merito (primo grado e appello). Tentare di ottenere un terzo giudizio sui fatti è un’operazione destinata all’insuccesso e conduce, come in questo caso, all’inammissibilità.
Il Secondo Motivo: la Discrezionalità sul Trattamento Sanzionatorio
Anche il secondo motivo, relativo alla pena, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e logica sia per escludere la concessione delle attenuanti generiche, sia per determinare l’entità della pena. Quando la decisione del giudice di merito su questi aspetti è correttamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena, se questa è sorretta da argomentazioni non palesemente illogiche.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un esempio emblematico della funzione della Corte di Cassazione nel sistema penale italiano. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile serve a ribadire che non è possibile utilizzare il giudizio di legittimità come un’ulteriore istanza per ridiscutere i fatti del processo. Gli avvocati devono strutturare i ricorsi evidenziando vizi di legge o di motivazione, non semplici divergenze sulla valutazione delle prove. Per l’imputato, la pronuncia di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche un ulteriore onere economico, rendendo cruciale una valutazione attenta sull’opportunità di presentare ricorso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati. Nello specifico, il primo motivo si limitava a riproporre questioni di fatto già valutate nei precedenti gradi di giudizio, mentre il secondo contestava una decisione sul trattamento sanzionatorio che era stata adeguatamente motivata dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘riproposizione di questioni di fatto’?
Significa che l’appellante sta chiedendo alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e la dinamica degli eventi, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (giudici di merito). La Corte di Cassazione, invece, è un giudice di legittimità, il cui ruolo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non rivalutare i fatti.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente alla pena stabilita dalla sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammonta a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46497 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46497 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 25/02/1999
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato e si risolve nella riproposizione di questioni di fatto, già ampiamente e correttamente valutate nella sentenza di primo grado (pg.2, lì dove si indica il rischio di investimento del militare che aveva intimato l’alt);
rilevato che il secondo motivo, complessivamente concernente il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine all’esclusione delle generiche e alla quantificazione della pena (pg.4);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti’ al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024