Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Non Supera il Vaglio della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione, ribadendo i confini invalicabili tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La vicenda, che trae origine da una controversia sull’occupazione di un immobile, si conclude con una pronuncia che sottolinea l’importanza del rispetto delle regole processuali.
La Vicenda Processuale: Dall’Occupazione all’Appello Straordinario
Il caso ha inizio con una sentenza della Corte di Appello che si pronunciava sulla condotta di un individuo, il quale occupava un’abitazione ‘sine titulo’, ovvero senza un valido contratto o titolo giuridico che ne legittimasse la permanenza. La pretesa dell’imputato di occupare l’immobile, peraltro senza versare alcun corrispettivo, è stata ritenuta palesemente illegittima.
Contro questa decisione, l’interessato ha proposto un primo ricorso per cassazione, che è stato dichiarato inammissibile con un’ordinanza del novembre 2023. Non arrendendosi, ha presentato un ulteriore ricorso straordinario avverso quest’ultima ordinanza, portando nuovamente la questione all’attenzione della Suprema Corte.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la decisione del 14 giugno 2024, ha rigettato anche questo secondo tentativo, dichiarando il ricorso inammissibile. La motivazione è netta: l’appello è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Il ricorrente, infatti, non ha sollevato questioni di legittimità – come errori nell’applicazione della legge – ma ha tentato di riaprire una discussione sul merito della vicenda.
La Corte ha specificato che la valutazione sulla legittimità o meno dell’occupazione ‘sine titulo’ era già stata effettuata implicitamente nel precedente giudizio. Insistere su questo punto equivale a chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, un compito che non le compete. Il suo ruolo è quello di garante della corretta applicazione del diritto, non di terzo grado di giudizio sul merito.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del nostro ordinamento processuale. Il ricorso per cassazione non è una terza istanza per riesaminare le prove e i fatti, ma uno strumento per controllare la corretta interpretazione e applicazione delle norme giuridiche da parte dei giudici di grado inferiore. Quando un ricorso si limita a riproporre questioni di fatto già decise, come la pretesa di occupare un immobile senza titolo, diventa inevitabilmente inammissibile.
L’ordinanza evidenzia come la pretesa del ricorrente fosse ‘certamente illegittima’, a prescindere dalla forma, anche solo orale, di un eventuale accordo di locazione. Di fronte a tale palese infondatezza nel merito, ogni ulteriore discussione è stata ritenuta superflua e l’inammissibilità dell’impugnazione è diventata la logica conseguenza, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa decisione rafforza un importante monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: è fondamentale concentrare i motivi del ricorso esclusivamente su vizi di legittimità. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento e comporta conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende. L’ordinanza serve quindi a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario e il rispetto dei ruoli assegnati a ciascun grado di giurisdizione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché sollevava questioni di merito, ovvero una rivalutazione dei fatti, che erano già state implicitamente decise. I motivi proposti non rientravano nei casi consentiti dalla legge per un ricorso di questo tipo.
Qual era l’argomento centrale del ricorrente?
Il ricorrente contestava una decisione relativa all’occupazione di un’abitazione ‘sine titulo’ (senza titolo legale), cercando di far valere la sua pretesa di occupare l’immobile. La Corte ha considerato tale pretesa come certamente illegittima.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27912 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27912 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avy(so alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letti gli atti e il provvedimento impugNOME; esaminati i motivi di ricorso di NOME COGNOME; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso straordinario avverso l’ordinanza de 21 novembre 2024 con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza del 30/11/2022 della Corte di appello di Palermo son inammissibili perché proposti fuori dei casi consentiti. Il ricorrente pone, i una questione di merito già valutata implicitamente quando è stata esaminata l rilevanza della pretesa dell’imputato di occupare “sine titulo” l’abitaizh ‘ ne locat , senza ristoro e, dunque, certamente illegittima (a prescindere dalla locazi stipulata oralmente);
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione, da dichiarare con provvedimento senza formalità di trattazione, segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa dell ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del cassa delle ammende.
Così deciso il 14 giugno 2024
Il Consigliera estensore
Il Presiclfer7te