Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conferma la Condanna
L’esito di un processo penale non si conclude necessariamente con la sentenza di appello. Il ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce come un ricorso inammissibile, a causa della sua genericità, porti non solo alla conferma della condanna ma anche a ulteriori sanzioni. Questo caso, riguardante reati di estorsione e spaccio, offre un esempio lampante dell’importanza di una difesa tecnica e puntuale.
Il Caso in Esame: Estorsione e Traffico di Droga
I fatti alla base della vicenda giudiziaria vedono un soggetto condannato in primo grado e in appello per i gravi delitti di estorsione e cessione di cocaina. La Corte d’Appello di Brescia aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, applicando l’aggravante della recidiva. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a un unico motivo di doglianza.
Il Motivo del Ricorso Inammissibile e la Recidiva
Il fulcro del ricorso verteva esclusivamente sulla contestazione della recidiva applicata dai giudici di merito. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, bollandole come generiche e meramente reiterative. Il motivo del ricorso inammissibile risiede nel fatto che la difesa non ha saputo confrontarsi efficacemente con le precise e dettagliate motivazioni contenute nella sentenza impugnata. Invece di smontare punto per punto il ragionamento della Corte d’Appello, il ricorso si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza aggiungere elementi di critica specifici.
La Valutazione della Pericolosità Sociale
Il punto nevralgico della sentenza d’appello, ignorato dal ricorrente, era la valutazione della sua pericolosità sociale. I giudici di secondo grado avevano evidenziato, al paragrafo 4 della loro sentenza, un dato fattuale di enorme peso: l’imputato era gravato da ben tre precedenti condanne per i medesimi delitti. Questa circostanza, secondo la Corte d’Appello, non era un mero dato statistico, ma la prova concreta di una “accresciuta pericolosità sociale”, tale da giustificare pienamente l’applicazione della recidiva. Il ricorso non ha in alcun modo contestato questa specifica e logica argomentazione, determinando così la propria inefficacia.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del giudizio di legittimità: l’appello deve essere una critica specifica e mirata al provvedimento impugnato, non una generica lamentela. Nel caso di specie, il ricorso è stato definito “non si confronta con i puntuali e completi argomenti della sentenza impugnata”. La Suprema Corte non riesamina i fatti del processo, ma si limita a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che ignora il nucleo argomentativo della decisione che intende attaccare è, per definizione, inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, comporta automaticamente due conseguenze: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in tremila euro. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate che gravano inutilmente sul sistema giudiziario.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La preparazione di un ricorso di legittimità richiede un’analisi approfondita e una critica argomentata della sentenza impugnata. Non basta dissentire dalla decisione; è necessario dimostrare, con precisi riferimenti normativi e logici, dove e perché i giudici dei gradi precedenti abbiano errato. In assenza di tale specificità, il ricorso inammissibile diventa l’esito più probabile, con l’effetto di rendere definitiva la condanna e di aggiungere un ulteriore carico economico per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un unico motivo, ritenuto generico e reiterativo, che non si confrontava specificamente con le argomentazioni puntuali e complete della sentenza impugnata riguardo l’applicazione della recidiva.
Qual era l’argomento principale della sentenza d’appello che il ricorrente non ha contestato efficacemente?
L’argomento cruciale era che il ricorrente aveva tre precedenti penali specifici per i medesimi reati contestati (estorsione e cessione di cocaina), elemento che, secondo i giudici, dimostrava una sua “accresciuta pericolosità sociale”.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1099 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1099 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 11/06/1988
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza in epigrafe i pe delitti di estorsione e cessione di cocaina;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un unico motivo, generico e reiterativo rela alla recidiva applicata, che non si confronta con i puntuali e completi argomenti della senten impugnata, riportati al paragrafo 4, in cui si dà preciso atto che il ricorrente è gravat precedenti, per i medesimi delitti in questa sede contestati, tanto da rendere questi dimostra della «sua accresciuta pericolosità sociale»;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.