Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta Motivi Ripetitivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisca i ricorsi che non presentano elementi di novità rispetto a quanto già dibattuto nei precedenti gradi di giudizio. Quando un appello si limita a riproporre le stesse argomentazioni, senza evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e per definire il perimetro del giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per reati legati agli stupefacenti. La difesa sollevava due questioni principali. In primo luogo, contestava la mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. In secondo luogo, lamentava una motivazione asseritamente apodittica e contraddittoria riguardo al riconoscimento della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione ha comportato non solo la conferma della condanna emessa dalla Corte d’Appello, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per chi adisce la Corte con ricorsi palesemente infondati.
Le Motivazioni: il ricorso inammissibile per genericità e ripetitività
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione rigorosa dei motivi di ricorso, ritenendoli privi dei requisiti necessari per essere esaminati nel merito.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, i giudici hanno rilevato che le censure erano meramente ‘riproduttive’ di quelle già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il giudice di merito, infatti, aveva fornito argomenti giuridici corretti per escludere l’ipotesi del fatto di lieve entità, soffermandosi in particolare sul quantitativo di droga detenuta e sulle specifiche modalità della condotta. Riproporre la stessa questione senza attaccare specificamente la logicità di quella motivazione rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile.
Anche il secondo motivo, incentrato sulla recidiva, è stato giudicato infondato. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione evidenziando come la tipologia dei precedenti penali dell’imputato e ‘l’articolata condotta delittuosa’ dimostrassero una ‘maggiore pericolosità sociale’ e una ‘accresciuta capacità a delinquere’. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione né apodittica né contraddittoria, bensì logica e insindacabile in sede di legittimità, in quanto basata su una valutazione di merito congruamente argomentata.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limiti a ripetere le argomentazioni difensive già respinte nei gradi di merito, senza individuare vizi specifici di legittimità, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione serve da monito: per accedere al giudizio della Suprema Corte è necessario formulare censure specifiche, pertinenti e nuove, che mettano in discussione la coerenza giuridica della decisione impugnata, e non semplicemente la sua conclusione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono una mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito, senza introdurre nuove questioni di diritto o specifici vizi di legittimità della sentenza.
Come viene valutata la motivazione sulla recidiva?
La Corte ritiene valida la motivazione sulla recidiva quando si fonda su elementi concreti, come la tipologia dei precedenti penali e la specifica condotta delittuosa, dai quali si desume logicamente una maggiore pericolosità sociale e una più spiccata capacità a delinquere dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, per aver promosso un giudizio ritenuto futile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4025 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4025 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASTELVETRANO il 24/03/1989
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Rilevato che il primo motivo – avente ad oggetto la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 – è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici del giudice di merito (vedi pag. 5, nella parte in cui ci si sofferma sul quantitativo di droga detenuta e sulle modalità della condotta).
Altrettanto deve sostenersi con riferimento al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la motivazione, asseritamente apodittica e contraddittoria, in ordine alla ritenuta recidiva. La Corte di appello, a pagina 5, con motivazione insindacabile in questa sede, ha evidenziato che, in considerazione della tipologia dei precedenti penali dell’imputato, l’articolata condotta delittuosa di Ferro costituisce indubbiamente espressione di una maggiore pericolosità sociale e di una ancora più accresciuta capacità a delinquere.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2024.