Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Destinato a Fallire
Presentare un appello è un diritto fondamentale nel nostro sistema giudiziario, ma non tutti i tentativi hanno successo. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile non solo venga respinto, ma comporti anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questo caso per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, la cui condotta era consistita nello strattonare degli agenti e nel rivolgere loro minacce. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e definitivo. Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello precedente: l’analisi dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice: la condanna definitiva dell’imputato e l’obbligo per quest’ultimo di pagare non solo le spese del procedimento, ma anche una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali: la genericità e la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. Secondo i giudici, l’appello era stato formulato in termini vaghi, senza individuare specifici vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva, infatti, motivato in modo coerente e corretto, spiegando come le azioni dell’imputato – lo strattonamento e la minaccia – integrassero pienamente gli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Di fronte a una motivazione così solida, il ricorso non è riuscito a scalfire la decisione, apparendo privo di qualsiasi fondamento giuridico. La Cassazione ha inoltre sottolineato che la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende è giustificata quando, come in questo caso, il ricorrente ha agito con colpa nel proporre un’impugnazione priva di serie possibilità di accoglimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere tecnico, specifico e fondato su vizi concreti della decisione che si intende contestare. Non è sufficiente una generica doglianza. Proporre un ricorso inammissibile è una strategia controproducente che non solo non porta all’esito sperato, ma aggrava la posizione del ricorrente con ulteriori oneri economici. Per avvocati e assistiti, ciò significa che ogni impugnazione deve essere preceduta da un’attenta e scrupolosa valutazione delle sue reali possibilità di successo, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità e nelle relative sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano generici e manifestamente infondati, ovvero non sollevavano critiche specifiche e giuridicamente valide contro la sentenza della Corte d’Appello.
Quale condotta ha portato alla condanna per resistenza a pubblico ufficiale?
La condanna è scaturita da una condotta consistita nello strattonamento degli agenti e nella formulazione di minacce al loro indirizzo, comportamenti che la Corte ha ritenuto integrare pienamente il reato previsto dall’art. 337 c.p.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende, a causa della sua colpa nel proporre un’impugnazione senza fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3491 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3491 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 337 cod. pen., avendo la territoriale sottolineato, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, che la con dell’imputato, coerentemente con quanto riportato nel capo di imputazione, è consistita nello strattonannento degli operanti (cfr. pagina 1 ove viene riassunta l’informativa di reato) e n formulazione di una minaccia al loro indirizzo (cfr. pagina 2);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.