Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3113 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3113 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GRAVINA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
i.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge ed i di motivazione per omessa riqualificazione della condotta ascritta all’odierno ricorre dell’art. 640 cod. pen. è manifestamente infondato, poiché deduce un vizio di motivaz non trova riscontro nel provvedimento impugnato, il quale espone in modo coerente e l ragioni poste a fondamento della decisione;
che, infatti, i giudici di appello, facendo esatta applicazione di principi conso giurisprudenza di legittimità, hanno congruamente illustrato le ragioni di fatto e di quali deve ritenersi pienamente integrato il reato di cui all’art. 628 cod. pen., non converso, configurare la diversa fattispecie della truffa (si veda pagina 4 de impugnata, nella quale si rileva come la modalità in cui è avvenuto l’impossessamento e l’uso di espressioni univocamente minatorie, sia prima che dopo l’apprensione ill possano che integrare gli estremi del delitto di rapina);
considerato che il secondo motivo, volto a lamentare l’applicazione dell’aggravante del persone riunite, risulta finalizzato ad ottenere, mediante doglianze già motivatament in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di essendo il controllo di legittimità finalizzato per espressa volontà del legislatore, l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Pet NUMERO_DOCUMENTO);
che, nel caso di specie, la decisione del giudice di merito appare motivata in modo c alla legge ed ai canoni della logica (si veda pagina 5 della sentenza impugnata, ove s la chiara configurazione di una sottrazione della merce e di un uso di minacce d ambedue i prevenuti nel contatto fisico diretto con la stessa vittima);
osservato che il terzo motivo, con cui si contesta l’applicazione della recidi consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la v del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temp questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai c all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le pre (nella sentenza si fa riferimento a condanne per reati di estorsione, lesione danneggiamento, porto di armi, delitti in materia di stupefacenti ed associazione dedita degli stessi, ricettazione, evasione, calunnia e falsa testimonianza) verificando s misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice;
reputato che il quarto motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, non è con sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discr tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia f arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale doven quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerl a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 2 Contaldo, Rv. 245931);
che detto motivo risulta altresì in contrasto con il dato normativo dell’art. 69, com cod. pen.;
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2025.