Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una condanna, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intero processo. L’ordinanza n. 45776/2023 della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene rigettato, evidenziando i limiti del giudizio di legittimità. Questo caso ci permette di analizzare perché la mera riproposizione di argomenti già valutati e la contestazione generica della pena non trovano accoglimento presso la Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio per ricettazione. La sua difesa aveva basato il ricorso per Cassazione su due punti principali: il mancato riconoscimento della forma attenuata del reato e della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), oltre a una contestazione generale del trattamento sanzionatorio, inclusa la negazione delle attenuanti generiche.
L’Ordinanza della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha liquidati in modo netto. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale, distinguendo nettamente tra le censure inammissibili e quelle manifestamente infondate.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi relativi alla qualificazione del reato e all’attenuante specifica. La Corte ha stabilito che queste doglianze non erano ammissibili perché si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito. Il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare prove e circostanze.
La Manifesta Infondatezza delle Censure sul Trattamento Sanzionatorio
Per quanto riguarda la richiesta di concessione delle attenuanti generiche e la critica alla pena inflitta, la Corte le ha ritenute ‘manifestamente infondate’. Citando una precedente sentenza (Cass. n. 24128/2021), i giudici hanno ribadito che per ottenere le attenuanti generiche sono necessari ‘elementi di segno positivo’. La semplice assenza di elementi negativi non è sufficiente. In mancanza di tali elementi, il diniego da parte del giudice di merito è pienamente legittimo.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si ancora a due pilastri fondamentali del nostro ordinamento. In primo luogo, il perimetro del ricorso inammissibile in Cassazione: non è consentito riproporre questioni di fatto già vagliate, a meno che non si dimostri un vizio logico palese e insanabile nella motivazione della sentenza impugnata, cosa che in questo caso non è avvenuta. In secondo luogo, il potere discrezionale del giudice di merito nella commisurazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.). La valutazione sulla pena e sulla recidiva, se motivata in modo congruo e logico in base alle modalità del fatto e alla personalità dell’imputato, non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale aveva fornito una motivazione adeguata, rendendo la contestazione infondata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. È fondamentale che il ricorso presenti motivi nuovi, che attengano a vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione) e non si limiti a riproporre le stesse difese già sconfitte in appello. La decisione finale, che ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro, sottolinea le conseguenze di un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi relativi al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di ricettazione e di un’altra attenuante erano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate e respinte dai giudici di merito, non essendo consentita in sede di legittimità una nuova valutazione dei fatti.
Qual è il criterio per la concessione delle circostanze attenuanti generiche secondo la Corte?
Secondo la Corte, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede la presenza di elementi di segno positivo. La loro assenza giustifica pienamente il diniego della loro concessione da parte del giudice.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45776 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45776 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATI -0 E DIRITTO
Letto il ricorso di NOME
Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono doglianze in ordine mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di ricettazione e all’attenuante di cui all’art. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttiv di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il suppo corretti argomenti in diritto esposti a p. 4 della motivazione;
ritenuto che tutti gli altri motivi, che contestano aspetti relativi al trattamento sanzionat sono manifestamente infondati, poiché l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590);
osservato, pure, che il giudizio sulla pena e sulla recidiva è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori an ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimi
quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023
I Consigliere Es nsore
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Il Presidente