Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione di Appello
L’ordinamento giuridico prevede la possibilità di impugnare le sentenze, ma questo diritto non è illimitato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri per cui un’impugnazione può essere definita un ricorso inammissibile, specialmente quando si limita a riproporre questioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Questo caso offre uno spaccato chiaro sulla funzione della Suprema Corte come giudice di legittimità e non di merito.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato lamentava principalmente due aspetti della decisione di secondo grado: la mancata concessione delle attenuanti generiche e, più in generale, l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio applicato.
In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici d’appello non avessero adeguatamente ponderato elementi che avrebbero potuto portare a una pena più mite. Tuttavia, il ricorso non introduceva nuovi profili di illegittimità della sentenza, ma si concentrava su una diversa valutazione dei fatti già ampiamente discussi.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che le censure sollevate erano non solo “manifestamente infondate”, ma anche “riproduttive” di argomentazioni che la Corte d’Appello aveva già esaminato e confutato in modo logico e coerente.
Con questa decisione, la Cassazione ribadisce il proprio ruolo: non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni delle sentenze impugnate. Un ricorso che chiede semplicemente una nuova e diversa valutazione del merito della causa, senza evidenziare vizi di legittimità, è destinato all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione sulle solide motivazioni fornite dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, per negare le attenuanti generiche e confermare la pena, aveva valorizzato una serie di elementi negativi a carico dell’imputato, tra cui:
* La particolare gravità dei fatti: Il reato commesso era stato ritenuto di notevole serietà, in particolare per la consistenza delle lesioni provocate a pubblici ufficiali.
* L’assenza di elementi positivi e di resipiscenza: Non era emerso alcun segno di pentimento o di revisione critica del proprio comportamento da parte dell’imputato.
* I precedenti penali e la capacità a delinquere: L’imputato aveva a suo carico numerosi precedenti penali, un fattore che, unito al resto, delineava una spiccata capacità a delinquere.
La Cassazione ha concluso che la valutazione operata dalla Corte territoriale era completa, logica e immune da vizi, rendendo le critiche del ricorrente del tutto infondate. Di conseguenza, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’uso dello strumento del ricorso per cassazione. Per avere una possibilità di successo, un’impugnazione davanti alla Suprema Corte deve basarsi su specifici vizi di legittimità (come la violazione di legge o il vizio di motivazione) e non può limitarsi a contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per il condannato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Per quali motivi la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché lo ha ritenuto manifestamente infondato e meramente riproduttivo di censure già adeguatamente respinte dalla Corte di Appello, senza sollevare reali questioni di legittimità.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare la correttezza della pena inflitta?
La Corte ha confermato la correttezza della pena basandosi sulla valutazione della Corte d’Appello, che aveva considerato la particolare gravità dei fatti (lesioni a pubblici ufficiali), l’assenza di resipiscenza, i plurimi precedenti penali e la capacità a delinquere dell’imputato.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16006 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso I con cui si rivolgono censure in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche e, in generale, alla determinazione del trattamento sanzionatorio manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, per entrambi gli aspetti, la particolare gravità dei fatti e la con delle lesioni provocate ai pubblici ufficiali, l’assenza di elementi positivi e di resipiscenza precedenti penali in uno alla valorizzata capacità a delinquere (pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2024.