Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13911 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13911 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TRIGGIANO il 24/11/1999
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
che il primo motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione considerato
della legge penale in ordine alla mancata derubricazione del reato di rapi impropria in quello di furto con strappo, è indeducibile poiché riproduttivo di pr
di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuri dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analis
argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag della sentenza impugnata sulla corretta configurazione della condotta di cui al c
1 ai sensi dell’art. 628 comma secondo cod. pen., in considerazione della violen esercitata dal prevenuto al fine di guadagnarsi l’impunità, a nulla rilevando c
res);
stessa sia stata esercitata verso un soggetto diverso dalla detentrice della che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizi
ritenuto cpv.
motivazionale e la violazione di legge in relazione all’art. 81
cod. pen., è
inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzion difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla porz di aumento ex art. 81 cpv, cod. pen. già individuata dal giudice di primo grado e ritenuta congrua dalla corte territoriale, in ragione della capacità a deli dell’imputato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025
Il C nsiglière Estensore