Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Discrezionalità del Giudice
Un ricorso inammissibile rappresenta una barriera procedurale che impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare nel merito le ragioni di un imputato. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso portino non solo alla conferma della condanna, ma anche a sanzioni pecuniarie per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’ampia discrezionalità del giudice di merito.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo in primo grado, e successivamente confermata in appello, per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità, previsto dall’art. 495 del codice penale. Nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l’imputato è stato condannato a una pena ritenuta di giustizia. Insoddisfatto della decisione della Corte d’Appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su due principali motivi.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Cassazione
L’imputato ha tentato di ribaltare la sentenza di condanna lamentando due presunti errori commessi dai giudici di merito. La Cassazione, tuttavia, ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile.
Il Primo Motivo: La Mancata Applicazione della Particolare Tenuità del Fatto
Il ricorrente sosteneva che il suo caso rientrasse nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p., che prevede la non punibilità per fatti di particolare tenuità. La Suprema Corte ha giudicato questo motivo generico e, quindi, inammissibile. La legge processuale (art. 581, comma 1, lett. c, c.p.p.) richiede che i motivi di ricorso siano specifici e non si limitino a una mera lamentela.
Nel merito, i giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica e corretta per escludere la particolare tenuità: il comportamento dell’imputato era stato caratterizzato da una “notevole ostinazione”, creando un “notevole ostacolo” alla sua identificazione. Un simile atteggiamento è incompatibile con la definizione di un fatto di lieve entità. Pertanto, il motivo non solo era formalmente inammissibile, ma anche infondato nel contenuto.
Il Secondo Motivo del ricorso inammissibile: Bilanciamento delle Circostanze e Pena
Il secondo motivo di doglianza riguardava la quantificazione della pena. L’imputato lamentava che le attenuanti generiche non fossero state concesse nella massima estensione possibile e che la pena base fosse stata fissata a un livello troppo distante dal minimo edittale. Anche questo motivo è stato giudicato manifestamente infondato.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena e il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere può essere sindacato in sede di legittimità solo se la decisione è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, eventualità non riscontrate nel caso di specie. La Corte ha inoltre richiamato il concetto di “doppia conforme”, sottolineando come la sentenza d’appello, allineandosi con la logica argomentativa del primo grado, avesse creato un unico e solido corpo decisionale, adempiendo pienamente al proprio onere motivazionale.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri fondamentali del diritto processuale penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso: un’impugnazione non può essere una generica protesta contro la sentenza, ma deve indicare con precisione i punti della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche a supporto. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato all’inammissibilità.
In secondo luogo, il rispetto per la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle prove e nella commisurazione della pena. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Finché la decisione del giudice di merito è sorretta da un ragionamento coerente e non arbitrario, essa non può essere modificata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenta e rigorosa formulazione dei motivi. La genericità delle censure conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguenza non solo della conferma della condanna, ma anche dell’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la giustizia di legittimità non è una sede per rimettere in discussione valutazioni di fatto già compiute, ma un presidio della corretta interpretazione e applicazione del diritto.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico, privo dei requisiti specifici prescritti dalla legge (come dall’art. 581 c.p.p.), e non indica chiaramente gli elementi alla base della censura, impedendo così al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata applicata perché i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione logica, che il comportamento dell’imputato non fosse di particolare tenuità. In particolare, è stata sottolineata la sua “notevole ostinazione” e il “notevole ostacolo” arrecato all’identificazione, elementi che contrastano con la ratio della norma.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
Sì, ma solo in casi limitati. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la decisione è frutto di “mero arbitrio o di ragionamento illogico” e non è sufficientemente motivata, non se l’imputato semplicemente non è d’accordo con la sanzione irrogata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1219 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1219 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Napoli Nord che ne aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che deduce nullità della sentenza per violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (che sottolinea il notevole ostacolo arrecato dal ricorrente alla propria identificazione, mostrando una notevole ostinazione, il che non consente di ritenere il fatto di particolare tenuità), per di più in risposta ad un motivo di appell ab origine inammissibile per genericità, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che denuncia vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze, non essendo state concesse le attenuanti generiche nella massima estensione come richiesto dalla doglianza di appello, ed alla determinazione della pena distante dal minimo edittale – non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e considerato che nel caso di specie il Giudice di primo e di secondo grado («Ai fini del controllo di legittimità sul vizio dì motivazione, ricorre la cd. “dopp conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con l conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale»; Sez. 2, n. 37295 del
12/06/2019, NOME, Rv. 277218 – 01) ha congruamente adempiuto al proprio onere argomentativo;
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2025.