Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio sulla Pena
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la valutazione della pena spetta al giudice di merito e non può essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità, a meno che non emergano vizi logici macroscopici nella motivazione. La pronuncia chiarisce i confini entro cui un imputato può contestare la sanzione inflitta, definendo il perimetro del ricorso inammissibile in questa materia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, determinando una pena ritenuta congrua in base alla gravità dei fatti: la detenzione di oltre novanta dosi preconfezionate di cannabis. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando non la sua colpevolezza, ma l’entità del trattamento sanzionatorio applicato, inclusa la decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. I giudici hanno osservato che i motivi del ricorso erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. In sostanza, l’appello non sollevava questioni di legittimità, ma mirava a ottenere una nuova e più favorevole valutazione del merito della vicenda, un’operazione preclusa alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nella chiara distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
Discrezionalità del Giudice di Merito
La Cassazione ha ribadito che la determinazione della pena, inclusa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione dell’aumento per la continuazione tra reati, rientra nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione che lo sorregge è, come nel caso di specie, “esauriente e logica”.
La Logicità della Motivazione Impugnata
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva ampiamente giustificato le proprie decisioni. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche era stato fondato sui precedenti penali dell’imputato, un elemento oggettivo e rilevante. Allo stesso modo, l’aumento di pena per la continuazione dei reati è stato giudicato congruo sia rispetto alla pena base (sei anni di reclusione) sia alla concreta gravità dei fatti, rappresentata dall’ingente quantitativo di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere l’intera vicenda. Per contestare la quantificazione della pena, non è sufficiente lamentare una presunta eccessiva severità. È necessario, invece, dimostrare che la motivazione del giudice di merito è viziata da un’evidente illogicità, contraddittorietà o che è del tutto assente. In mancanza di tali vizi, il tentativo di ottenere una revisione della sanzione si tradurrà inevitabilmente in una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza solo perché si ritiene la pena troppo severa?
No. Secondo questa ordinanza, la valutazione sulla congruità della pena è rimessa al giudice di merito. Il ricorso in Cassazione è ammissibile solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente, non per una semplice richiesta di un trattamento più mite.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare il diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ha confermato la decisione del giudice di merito, che ha negato le circostanze attenuanti generiche basandosi sui precedenti penali dell’imputato, considerandoli un elemento a suo sfavore.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva censure già respinte dal giudice d’appello con motivazioni corrette e logiche. Inoltre, le questioni sollevate riguardavano il trattamento sanzionatorio, che è una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6091 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello; i motivi di ricorso involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche (valorizzando i precedenti penali.dell’imputato) e della misura di aumento per la continuazione tra reati che, determinata in mesi nove di reclusione ed euro mille di multa) appare congrua rispetto alla pena base (anni sei di reclusione) ed alla concreta gravità dei fatti connessi alla detenzione di numerose dosi (oltre novanta dosi preconfezionate di cannabis indica);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 gennaio 2024
Il Consigliere relatore
Il Pres COGNOME nte