Ricorso Inammissibile: Quando le Prove Logiche Blindano la Condanna
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità. Questo caso evidenzia come un ricorso inammissibile porti non solo alla conferma della condanna, ma anche a sanzioni economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme la decisione per comprendere il ragionamento dei giudici e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Oltre la Sostanza Stupefacente
Il caso trae origine da una condanna per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nella sua forma di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. L’imputato, dopo la conferma della sentenza in Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la propria responsabilità penale.
L’elemento probatorio chiave non era solo il ritrovamento della sostanza, ma anche di alcuni appunti manoscritti scoperti nello stesso nascondiglio. Tali note, contenenti nomi e cifre, sono state direttamente ricondotte alla persona dell’imputato dai giudici di merito, che le hanno interpretate come una prova inequivocabile dell’attività di spaccio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello procedurale. I giudici hanno stabilito che il motivo del ricorso non era valido, in quanto si limitava a riproporre le stesse questioni e critiche alle prove già ampiamente e correttamente valutate dalla Corte d’Appello.
In pratica, l’imputato ha tentato di ottenere dalla Cassazione una terza valutazione dei fatti, un compito che non spetta a tale organo. La Corte di Cassazione, infatti, è giudice di legittimità, il cui ruolo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nella solidità dell’apparato argomentativo della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva fornito una risposta adeguata e logica a tutte le doglianze della difesa. Aveva spiegato chiaramente come gli appunti manoscritti, per il loro contenuto e il luogo di ritrovamento, costituissero un elemento decisivo.
I giudici di merito hanno desunto logicamente da tali elementi due conclusioni cruciali:
1. La riferibilità dello stupefacente all’imputato: gli appunti lo collegavano direttamente al materiale sequestrato.
2. La destinazione alla vendita: i nomi e le cifre indicavano un’attività di cessione a terzi.
La ricostruzione dei fatti è stata quindi sostenuta da una “congrua motivazione”, basata sull’apprezzamento di tutte le risultanze probatorie disponibili. Di fronte a un ragionamento così coerente e privo di vizi logici, la Cassazione non ha potuto fare altro che confermare la valutazione dei giudici precedenti, dichiarando il ricorso inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, sottolinea che un ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione) e non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive già respinte. In secondo luogo, dimostra come la solidità logica della motivazione di una sentenza di merito sia uno scudo quasi impenetrabile contro le censure in sede di legittimità. Infine, la dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze concrete per il ricorrente, condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma significativa alla Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con argomenti logici e corretti dalla Corte d’Appello, senza presentare nuovi motivi di legittimità.
Quali prove sono state decisive per confermare la condanna?
Sono stati decisivi degli appunti manoscritti, riconducibili all’imputato e ritrovati insieme allo stupefacente, che riportavano nomi e cifre. I giudici hanno logicamente dedotto da questi elementi la riferibilità della sostanza all’imputato e la sua destinazione alla vendita.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 520 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a LUCERA il 13/01/1966
avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NicolaCOGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso, in cui si contesta l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è inammissibile, essendo la sentenza impugnata sorretta da conferente apparato argonnentativo sul punto;
considerato che alla doglianza in questione la Corte di appello ha offerto adeguata risposta, ponendo in evidenza come nel nascondiglio in cui è stato ritrovato lo stupefacente oggetto di sequestro erano rinvenuti anche appunti manoscritti riconducibili alla persona dell’imputato, con indicazione di nomi e cifre, elementi dai quali i giudici di merito hanno desunto logicamente la riferibilità all’imputato dello stupefacente in sequestro e la destinazione alla vendita;
rilevato che la ricostruzione in fatto è sostenuta da congrua motivazione, risultante dall’apprezzamento di tutte le risultanze probatorie a disposizione.
Considerato che il motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici, non censurabili in questa sede di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
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