Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46215 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46215 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l.
n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO del foro di Benevento, comune difensore dei ricorrenti COGNOME, COGNOME e COGNOME, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21/10/2022 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Napoli emessa il 12/05/2021, all’esito di procedimento con rito abbreviato, appellata anche da NOME
COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha così provveduto:
ha ridotto le pene inflitte al COGNOME e al COGNOME, confermando il giudizio d responsabilità per i reati di estorsione aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. di cui ai capi B (entrambi), e C (il COGNOME),
ha rideterminato la pena inflitta dal primo giudice ad NOME COGNOME per il reato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso denominata RAGIONE_SOCIALE (capo A), a seguito di riconoscimento di continuazione esterna con i fatti di cui alla sentenza della Corte di Appello di Napoli del 19/01/2017, irrevocabile il 27/07/2017;
ha confermato le condanne inflitte a NOME COGNOME, al COGNOME e al COGNOME, in relazione, per tutti, al reato associativo sub A, per lo COGNOME, anche all’estorsione sub B e alla cessione di cocaina sub F, per il COGNOME alle estorsioni sub B e C, per il COGNOME all’estorsione sub B.
Avverso la pronuncia di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia dei suddetti imputati.
2.1. Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati articolati tre motivi:
violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 192, comma 1 e 2 cod. proc. pen. e 416-bis, comma primo, secondo e terzo cod. pen.), in quanto la corte territoriale – accertata in base ad altra pronuncia penale l’esistenza del RAGIONE_SOCIALE – aveva confermato la permanenza dell’operatività del sodalizio, nel periodo in contestazione, senza tener conto delle critiche difensive (le dichiarazioni di collaboratori di giusti erano generiche e risalenti nel tempo; gli esiti delle intercettazioni telefoniche non avevano significato concludente rispetto agli indici rivelatori della sussistenza dell’associazione mafiosa e del ruolo apicale del ricorrente, affermato sulla base di mere congetture);
violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 629, comma primo e secondo, 628 comma terzo, n.3, 416-bis.1 cod. pen.), in relazione al capo B ossia all’estorsione in danno dell’imprenditore COGNOME, per l’acritico rinvio alle argomentazioni del primo giudice, senza riscontro delle censure difensive, tese ad evidenziare la mancanza di dati obiettivi dai quali dedurre il contributo causale dello COGNOME alla condotta dei compartecipi;
violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 309/90, 416-bis.1 cod. pen.) circa il capo F, in quanto l’affermazione di responsabilità si basava su elementi indiziari labili e contrastanti (la transazione riguardava altri
soggetti e il contenuto delle captazioni non attestava un interessamento dello NOME alla vicenda).
2.2. Anche nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, con un unico ricorso, sono stati articolati tre motivi:
circa l’appartenenza dello COGNOME all’omonimo RAGIONE_SOCIALE camorristico nel periodo 2014 – 2018, violazione dell’art. 416-bis cod. pen. per difetto di entrambi i profili previsti dalla norma (strutturale e finalistico), non emergendo dal condotte incriminate quella condizione di assoggettamento e di omertà che connota i sodalizi mafiosi, nell’irrilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori giustizia, risalenti agli anni 90 fino al 2007, e di quelle più recenti, relativ acquisti di modesti quantitativi di stupefacente, al di fuori di organismi crimina plurisoggettivi, sì che era stata esclusa sin dalla fase cautelare l’esistenza d un’associazione ex art. 74 d.p.r. 309/90; ugualmente, le conversazioni intercettate all’interno dell’autovettura del COGNOME non avevano evidenziato attivit delittuose poste in essere facendo ricorso alla forza intimidatrice del sodalizio, con travisamento della realtà dei fatti, circa il contestato condizionamento in occasione delle elezioni amministrative che si svolsero a Benevento nel 2016, posto che il candidato in questione (NOME COGNOME) non solo non era stato eletto ma aveva reagito violentemente nei confronti degli COGNOME per il deludente risultato; anche la vicenda relativa alla gestione delle aree di sosta antistanti lo stadio d Benevento era stata travisata, trattandosi di un maldestro tentativo di gestione di un parcheggio abusivo, privo di connotati camorristici, alla stregua delle risultanze processuali; infine, l’episodio di aggressione di un extracomunitario si riferiva a fallimento di una ritorsione a non a condotte vessatorie nei confronti di un gruppo criminale avverso; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
violazione di legge e vizio di motivazione, con travisamento della prova, circa l’affermata intraneità di NOME COGNOME al RAGIONE_SOCIALE camorristico, non risultando dagli atti richiamati nella sentenza impugnata un diretto coinvolgimento di costui nei fatti contestati (estorsioni a danno dei parcheggiatori autorizzati, condizionamento del risultato delle elezioni politiche);
vizio di motivazione in ordine all’aumento di pena per la continuazione esterna, determinato per i fatti di cui al presente procedimento in due anni di reclusione, senza indicazione delle relative ragioni.
2.3. Nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con un unico ricorso, sono stati articolati tre motivi:
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. e dell’aggravante del metodo mafioso e dell’agevolazione del RAGIONE_SOCIALE (per il COGNOME e il COGNOME non vi era prov dell’affiliazione e, soprattutto, del compimento di specifici atti esecutivi
programma criminoso; gli episodi ritenuti rilevanti – gestione dei parcheggi, sopralluoghi in funzione della richiesta estorsiva, spedizione punitiva – attestavano in realtà una incapacità organizzativa dei correi e modalità operative del tutto differenti dalle strategie mafiose, con conclusioni sul piano logico non supportate dalla ricostruzione dei fatti storici, così come acquisiti al processo);
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’accertamento di responsabilità del COGNOME per il reato di estorsione di cui al capo B, basato su una intercettazione telefonica priva di valenza probatoria, attestante che il ricorrente era stato contattato dal COGNOME per ottenere un appuntamento con l’imprenditore COGNOME, senza tuttavia che emergesse la consapevolezza della finalità estorsiva dell’incontro;
violazione di legge e vizio di motivazione circa il trattamento sanzionatorio, non attenuato nonostante la rinuncia ai motivi di merito.
2.4. Nell’interesse di NOME COGNOME, con un unico motivo, è stata eccepita la violazione di legge (art. 599 bis cod. proc. pen.) per l’omessa verifica ed esclusione della presenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex rtt. 581, comma 1, e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati.
Per quanto riguarda la posizione di NOME COGNOME, va ribadito che è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che – come nel caso di specie – prospettando la violazione dell’obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali i giudice d’appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l’imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di Sarno, Rv. 273431).
Per quanto riguarda gli altri ricorrenti, i rilievi, in punto di responsabilit incentrano, essenzialmente, sul travisamento dei fatti, motivo non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione d sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (ex multis, sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).
La mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono, d’altro canto, risultare di spessore ta da essere percepibili ictu ocuii, dovendo il sindacato a riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici.
Ne discende, è stato da tempo chiarito, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignora quando esistente o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire a diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che – proprio come nei ricorsi in esame- “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fat per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibil dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (di recente, sez. 2, n.9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).
3.1. Inoltre, le corti di merito hanno riconosciuto i fatti di causa in termi reciprocamente ed integralmente sovrapponibili, sì da consentire, in presenza di una cd. doppia conforme, la sinergica valutazione delle rispettive decisioni.
In particolare, entrambe le pronunce muovono dalla premessa iniziale dell’esistenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pacificamente attestata dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 19/01/2017, con la quale gli odierni ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, unitamente ad altri esponenti della famiglia, furono ritenuti colpevoli e condannati per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pe soffermandosi sulla permanenza dell’operatività del sodalizio dopo l’evento interruttivo costituito dalla sentenza di condanna indicata, alla stregua del compendio probatorio acquisito agli atti in ragione del rito scelto dagli imputati.
Con argomentazioni immuni da vizi logici, nei termini indicati, i giudici di merito hanno altresì indicato gli elementi di prova (dichiarazione dei collaboratori di giustizia e delle persone offese; intercettazioni telefoniche e ambientali) da quali desumere il permanente inserimento dei due COGNOME nel RAGIONE_SOCIALE omonimo e la partecipazione allo stesso sodalizio del COGNOME e del COGNOME (capo A) nonché la responsabilità di NOME COGNOME, oltre che per il reato sub F, anche per l’estorsione aggravata sub B, in concorso (anche) con il COGNOME.
La responsabilità concorsuale del COGNOME e del COGNOME non è, invece, in discussione, in ordine alle estorsioni sub B (entrambi) e C (il COGNOME), avendo rinunciato gli stessi ai relativi motivi di appello.
4. Il ricorso di COGNOME NOME (capi A, B, F).
Le censure riguardano la valutazione delle prove in ordine ai tre reati per i quali l’imputato ha riportato condanna e risultano, per un verso, generiche, per la frammentaria ed incompleta lettura delle risultanze istruttorie e, per altro, non deducibili, per le contestazioni squisitamente di merito in ordine all’accertamento delle condotte delittuose.
Il primo motivo, che lamenta l’errore commesso dalla Corte di appello che non avrebbe analizzato in maniera critica e puntuale gli elementi di prova già valutati dal tribunale, trascurando il reale significato da attribuire alle dichiarazioni collaboratori di giustizia, alle captazioni telefoniche ed alle dichiarazioni de persone offese, solo in apparenza censura “la corretta applicazione della regola interpretativa in materia di valutazione della prova indiziaria” (pag. 5 del ricorso in realtà, propone un’interpretazione dei fatti alternativa, opposta e contraria all valutazione operata dalla Corte di appello, con linearità argomentativa (il rinvio è alle pagine 22 e 23 della sentenza di appello nonché alle pagine 84 e 85 della pronuncia di primo grado, circa il ruolo del ricorrente di capo indiscusso dell’organizzazione, ideatore e responsabile delle estorsioni da eseguire, con la finalità di assicurare l’egemonia del RAGIONE_SOCIALE sul territorio della città, attravers controllo di attività illecite – gestione abusiva di parcheggi – e il condizionament del voto elettorale; egemonia realizzata anche attraverso rapporti e accordi di spartizione con altri sodalizi di camorra della Campania).
Anche il secondo ed il terzo motivo consistono in una lettura alternativa e incompleta del materiale probatorio, in contrapposizione con le valutazioni dei giudici di merito.
A pag. 25 della sentenza impugnata sono ricostruite in sintesi le vicende salienti dell’estorsione in danno dell’imprenditore COGNOME sulla base degli esiti delle indagini di polizia, delle circostanziate dichiarazioni della vittima e contenuto delle intercettazioni, già oggetto di approfondita analisi da parte del tribunale (par.2 – pagine da 93 a 106 nonché da 109 a 111 della pronuncia di primo grado), con precisa individuazione del ruolo di NOME COGNOME, mandante e destinatario finale del pizzo.
Circa la detenzione di cento grammi di cocaina (capo F, terzo motivo di ricorso), la lettura dei dati istruttori è immune dalle censure sul piano logico valorizzando i giudici di merito l’arresto in flagranza di COGNOME NOME e il tenore delle intercettazioni attestanti il diretto coinvolgimento del ricorren nell’episodio in questione (pagine 29 e 30 della sentenza di appello; pagine da 121 a 133 della pronuncia del Tribunale).
Infine, risulta che le deduzioni difensive, reiterate in appello e in cassazione, sono state oggetto di analisi sin dal primo grado (pagine 82 e seguenti), sottolineandosi il tentativo di minimizzare la rilevanza delle condotte delittuose, i
una lettura frammentaria e decontestualizzata dei fatti emersi dalle indagini; la portata concordante delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, specie quell più recenti (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME), sfugge altresì a rilievi di legittimità, in ragione anche della genericità delle censur a fronte della composita valutazione di merito (in particolare, pagine da 26 a 44 della sentenza di primo grado).
5. Il ricorso di COGNOME NOME, classe DATA_NASCITA, e COGNOME NOME (capo A).
Con il primo motivo la difesa dei due imputati lamenta, nella duplice prospettiva della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’assenza, tra gl elementi valorizzati dalla Corte di appello, degli indici sintomatici dell’associazion a delinquere, non risultando che gli imputati si siano avvalsi, nel corso delle elezioni amministrative o nell’organizzazione delle aree di sosta abusive nei piazzali circostanti lo stadio di Benevento, della forza intimidatrice del sodalizio appartenenza; in tale contesto, sarebbero state erroneamente valutate le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, risalenti a tempi remoti comunque, inidonee all’accertamento dei fatti contestati.
Si è già evidenziato che l’apporto collaborativo dei pentiti è stato ritenuto dai giudici di merito fondamentale nella decisione, con riferimento al contenuto specifico delle dichiarazioni, sì che il convincimento dell’esistenza di una compagine associativa trova ampio riscontro nel dichiarato lineare, preciso e convergente degli stessi, così come riportato nella sentenza del Tribunale e sintetizzato dai giudici di appello, a fronte di censure generiche e non sempre pertinenti (si pensi alla eccepita irrilevanza del narrato dei collaboratori “recent a fronte delle dettagliate informazioni valorizzate dai giudici di merito, estrane alle deduzioni difensive).
Adeguata risulta anche la motivazione sull’utilizzo della forza intimidatrice, in quanto la sentenza impugnata evidenzia il ruolo attivo di entrambi all’interno del RAGIONE_SOCIALE camorristico: di NOME COGNOME, nel settore delle estorsioni e nella gestione dei parcheggiatori abusivi, oltre che nell’imposizione di tangenti a carico dei parcheggiatori regolari dello stadio comunale; di COGNOME NOME, uomo di fiducia del capo tanto da essergli delegato di comporre una squadra per eseguire un’azione punitiva e di portare avanti la pretesa estorsiva nei confronti dell’imprenditore COGNOME (pertinenti a tal fine i richiami della corte territor alle intercettazioni telefoniche e ambientali che riguardano direttamente il COGNOME).
Con il secondo motivo, si eccepisce l’assenza di motivazione in ordine alla ritenuta intraneità di NOME COGNOME nel sodalizio descritto al capo a) della rubrica, con riferimento alla mancata quantificazione degli incassi derivanti
dall’attività di gestione abusiva dei parcheggi e di imposizione di tangenti agli operatori regolari nonché in relazione alle ingerenze elettorali.
Anche in questo caso la Corte di appello adempie all’onere motivazionale, richiamando le annotazioni di polizia giudiziaria che riscontrano la gestione abusiva dei parcheggi e le condotte finalizzate al tentativo di condizionamento dei risultati delle elezioni politiche del 2016 (pag. 23 della sentenza appellata).
Il terzo motivo è riferito all’aumento di pena disposto nei confronti di NOME COGNOME per il riconoscimento del vincolo della continuazione esterna; si eccepisce sul punto il difetto assoluto di motivazione.
Il rilievo è all’evidenza infondato, posto che la corte territoriale, individuat reato più grave in quello sub L della sentenza n.453/2017, relativo al reato ex art. 74 d.p.r. 309/90, ha effettuato un duplice aumento per i reati oggetto del presente procedimento, quantificato in anni tre di reclusione per il delitto associativo sub A di quella stessa pronuncia ed in anni tre per il delitto contestato sub A nel presente giudizio.
L’incremento sanzionatorio, quindi, è stato individuato in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, entro i limiti di cui al capoverso dell’art. 81 cod. p con esplicito riferimento alla partecipazione mafiosa, senza soluzione di continuità, in termini omogenei per ciascun periodo in considerazione; l’entità dell’aumento, contestato in termini generici, è consequenziale all’apprezzamento di gravità della condotta partecipativa.
6. Il ricorso di COGNOME NOME (capi A, B, C), COGNOME NOME (capi A, B), COGNOME NOME (capo B).
I motivi si caratterizzano per genericità, sostenendosi che dall’istruttoria svolta non sarebbero emersi elementi dimostrativi del compimento di specifici atti esecutivi del programma criminoso del sodalizio da parte del COGNOME e del COGNOME; confutazione aspecifica perché non si confronta con il dato probatorio e con le argomentazioni dei giudici di merito.
In realtà, con il primo motivo vengono indicate alcune circostanze di fatto (gestione dei parcheggi, sopralluoghi presso l’ospedale Rummo, accesso al Parco Verde di Caivano, spedizione punitiva), diversamente apprezzate rispetto alla motivazione censurata, con tipica deduzione in fatto, riservata alla sede di merito; in particolare, i suddetti ricorrenti si soffermano su singoli segmenti dell’attiv criminosa, svalutando – e, quindi, diversamente valutando – le circostanze poste a fondamento della condanna dalla sentenza impugnata (pagine 24 e 25).
Il secondo motivo, riferito al COGNOME, è reiterativo, sostenendosi la mancanza di prova circa il contributo causale all’estorsione di cui al capo B). Analogo rilievo era
stato sottoposto all’esame del giudice di appello (“…obiezioni difensive che lo vorrebbero del tutto estraneo alla vicenda ed inconsapevole dell’illiceità della condotta tanto che il Gip rigettò la richiesta di applicazione della misura cautelare” – pag. 27 della sentenza impugnata), il quale con motivazione coerente con il dato probatorio ha confermato il giudizio di responsabilità “per plurime ragioni”, estranee al motivo in esame.
Tali ragioni sono più diffusamente riportate alle pagine da 111 a 113 della sentenza di primo grado, ove si evidenzia che il COGNOME non solo è il soggetto che mise in contatto il COGNOME, emissario di NOME COGNOME, con la vittima, l’imprenditore COGNOME, ma che è colui che con il COGNOME condivise la finalità estorsiva della condotta (in tal senso le intercettazioni ambientali del 24 maggio 2017, riportate anche a pag.27 della sentenza di appello, analizzate in termini plausibili dai giudici di merito, attestanti che NOME COGNOME aveva spiegato che era a disposizione di NOME COGNOME e che doveva con urgenza farsi portavoce presso il COGNOME di una questione urgente, dall’evidente contenuto illecito, posto che in caso di presenze sospette, come appartenenti alla forze di polizia, il COGNOME avrebbe dovuto simulare di essere lì, in cantiere, alla ricerca di un lavoro, giustificazione che l’altro non avrebbe potuto fornire in quanto titolare di una propria attività).
L’ultimo motivo attiene al trattamento sanzionatorio, lamentando i ricorrenti COGNOME e COGNOME che la Corte di appello, pur avendo avallato la richiesta di rinunzia ad alcuni motivi di gravame, non avrebbe poi attenuato la pena concretamente inflitta.
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la determinazione della pena tra il massimo ed il minimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità nei casi – come quello in esame – in cui la pena sia stata applicata in misura prossima al minimo, risultando del resto esplicito il richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 Del Papa, Rv. 276288); in ogni caso, la rinuncia ad alcuni motivi di merito è stata positivamente apprezzata, determinando una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
La Presidente