Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24535 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24535 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a GELA il 13/09/1991 COGNOME nato a GELA il 18/08/1982
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi con i quali si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 648 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto di riciclaggio ( cap A) sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e fattuali dalla Corte di merito e privi di specifica cri al costrutto sviluppato nella sentenza impugnata che, quanto all’imputato COGNOME ha motivatamente disatteso la tesi difensiva della partecipazione degli odierni ricorrenti al reato di furto presupposto (pag. 6) e, quanto a Gravagna, ha evidenziato come gli esiti dell’intervento delle forze dell’ordine presso il box ove erano stati sorpresi entrambi gli imputati davano conto della realizzazione da parte di costoro di atti idonei ad ostacolare la provenienza furtiva della vettura indicata nel capo A) di imputazione, trovata già in parte smontata e della consapevolezza non solo dell’origine delittuosa del bene ma anche dell’intento di frapporre ostacoli alla sua identificazione ( pagg. da 3 a 5);
rilevato che il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 73 d.p.r 309/90 ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il delit di detenzione illecita di sostanza stupefacente ( capo c), è del tutto generico perché privo della indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggon limitandosi ad affermare che il dato ponderale della droga trovata in possesso dell’imputato non è sufficiente a dimostrare la destinazione della stessa a terzi, quando invece la Corte di appello ha valorizzato non solo il quantitativo ma anche le modalità di presentazione e di conservazione che escludevano una finalità meramente personale (pag. 7 della sentenza impugnata);
rilevato che il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen ed il difetto di motivazione in punto di riduzione di pena operata per il tentativo nella misura minima, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello motivatamente escluso una dosimetria più favorevole con preciso riferimento alle modalità dell’azione contraddistinta da organizzazione e professionalità e, pertanto, ad uno degli indici di commisurazione della pena previsti dall’art. 133 cod. pen.
rilevato che il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 129 bis cod. proc. pen., è parimenti manifestamento infondato.
La sola richiesta di accesso non fa sorgere in capo all’interessato il diritto ad essere avviato presso un centro per lo svolgimento del programma richiesto, non
sussistendo alcun automatismo tra la presentazione delle domanda e l’avvio del programma, in quanto è rimessa al giudice la valutazione discrezionale della sua
utilità (Sez. 4, n. 646 del 06/12/2023, S., Rv. 285764), non sindacabile qualora la sussistenza o insussistenza delle condizioni previste dalla legge sia fondata su
una motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria in merito alla verifica delle risultanze fattuali e concretamente sussistenti, relative sia all’uti
della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, si all’assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti
(Sez. 5 n. 131 del 26/11/2024,
COGNOME
Rv. 287434-03).
Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto che l’imputato non avesse mostrato un atteggiamento connotato da un effettivo intento riparatorio nel
confronti della persona danneggiata dal reato (pag. 5 sentenza impugnata).
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila céesetéRe in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.