Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso emblematico che chiarisce i confini del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato sulla mera riproposizione di censure già esaminate e respinte in appello. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della pronuncia.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello di una grande città del Nord Italia per reati di furto e rapina, decidevano di impugnare la sentenza di secondo grado presentando ricorso per Cassazione. I ricorrenti lamentavano diverse presunte violazioni, concentrando le loro critiche principalmente sulla valutazione delle prove che avevano portato alla loro identificazione come autori dei reati.
Le doglianze erano comuni a entrambi gli imputati e vertevano sulla presunta carenza e illogicità della motivazione della sentenza d’appello. In particolare, contestavano l’attendibilità dei testimoni che li avevano riconosciuti e criticavano la mancata ammissione, da parte dei giudici di merito, di una perizia antropometrica, ritenuta fondamentale per la difesa.
Uno dei due ricorrenti, inoltre, sollevava questioni specifiche relative alla quantificazione della pena, contestando la mancata applicazione di alcune attenuanti, la prevalenza delle aggravanti e l’aumento di pena applicato per la continuazione dei reati.
Il Ricorso Inammissibile e le Doglianze degli Imputati
I motivi del ricorso possono essere suddivisi in due aree principali: la prima, comune a entrambi, relativa all’accertamento della responsabilità penale; la seconda, specifica di uno solo, attinente al trattamento sanzionatorio.
La Questione dell’Identificazione e la Richiesta di Perizia
Il nucleo centrale delle censure riguardava l’identificazione degli imputati. Essi sostenevano che la Corte d’Appello non avesse motivato in modo adeguato e logico le ragioni per cui riteneva attendibili i riconoscimenti effettuati, né avesse giustificato il diniego di una nuova fase istruttoria in appello per disporre una perizia tecnica. Secondo la difesa, questa omissione aveva compromesso il loro diritto a una piena difesa.
Le Censure sulla Determinazione della Pena
Il secondo gruppo di motivi, proposto da uno solo degli imputati, mirava a una riduzione della pena. Si contestava la mancata concessione dell’attenuante della minima partecipazione al fatto (art. 114 c.p.), il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti, e l’entità dell’aumento di pena per la continuazione. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione una riconsiderazione del giudizio sulla congruità della sanzione inflitta.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso. La motivazione dei giudici di legittimità è netta e si basa su principi consolidati. Innanzitutto, la Corte ha rilevato che le censure relative all’identificazione e alla mancata rinnovazione istruttoria non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già ampiamente discussi e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado, secondo la Cassazione, avevano fornito una motivazione esente da vizi logici, spiegando chiaramente le ragioni del loro convincimento sulla base delle prove disponibili.
La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo di verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia coerente, logica e rispettosa della legge. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti, come hanno fatto i ricorrenti, si traduce in un motivo di ricorso inammissibile.
Anche per quanto riguarda i motivi sulla pena, la Corte ha concluso che il giudice d’appello aveva adeguatamente giustificato le sue decisioni, fornendo una valutazione congrua e priva di arbitrarietà. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è immune da illogicità manifeste.
Conclusioni: i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante lezione sul funzionamento del processo penale e sui limiti del ricorso in Cassazione. La decisione conferma che non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni respinte in appello per ottenere un annullamento della condanna. Il ricorso per Cassazione deve individuare vizi specifici – di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione – e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, a testimonianza della serietà del filtro operato dalla Suprema Corte.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Risposta: La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati dagli imputati erano una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione, di quelli già discussi e respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare reali vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata.
È possibile chiedere una nuova perizia (rinnovazione istruttoria) in Cassazione?
Risposta: No, in base al provvedimento, la richiesta di rinnovazione istruttoria, come una perizia antropometrica, è una questione che va decisa nei gradi di merito (primo grado e appello). La Cassazione non può riesaminare le prove, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della decisione dei giudici precedenti.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Risposta: Secondo questa ordinanza, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati a pagare le spese del procedimento e una somma di denaro (in questo caso, tremila euro ciascuno) a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15232 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15232 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO per COGNOME NOME con la quale sono stati articolati motivi nuovi in merito al riconoscimento del COGNOME effettuato dal maresciallo COGNOME, al mancato riconoscimento del teste COGNOME ed in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria;
considerato che i tre motivi del ricorso COGNOME e primi due motivi del ricorso COGNOME, comuni ad entrambi gli imputati, con i quali si eccepiscono carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla identificazione dei prevenuti quali autori dei reati di furto e rapina a loro contestati, senza procedere alla rinnovazione istruttoria ( mediante assunzione di perizia antropometrica) e senza motivare in ordine all’attendibilità dei testimoni che avevano operato il riconoscimento, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito;
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 9 e segg. della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità degli imputati e della sussistenza del reato; Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019,Rv. 277635; Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, Rv. 285160);
considerato che il terzo motivo del ricorso COGNOME con il quale si contesta la mancata applicazione dell’ipotesi di cui all’art. 114 c.p., la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e l’eccessivo aumento per la continuazione, è anch’esso indeducibile perché reiterativo di doglianze avanzate in grado di appello ed ivi adeguatamente superate con motivazione esente da vizi logici e giuridici (il giudice adito ha esplicitato le ragioni del convincimento a pag. 11 della sentenza impugnata dando conto, con giudizio che sfugge al sindacato di legittimità perché esente da arbitrii o illogicità manifeste, dell’adeguatezza della pena irrogata in concreto) (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il presidente