Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio di Ammissibilità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione non equivale a celebrare un terzo grado di giudizio. È un’opportunità per contestare specifici errori di diritto, non per ridiscutere i fatti. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze non solo processuali ma anche economiche per il ricorrente. La vicenda riguarda una condanna per frode informatica e accesso abusivo a sistema informatico, confermata in appello e giunta al vaglio della Suprema Corte.
I Fatti alla base della Vicenda Giudiziaria
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.) e frode in commercio (art. 515 c.p.), commessi in forma continuata (art. 81 cpv. c.p.). La condotta illecita era legata a un numero considerevole di biglietti della lotteria. La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, spingendolo a presentare ricorso per Cassazione, basato su tre distinti motivi di doglianza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti tutti infondati, giungendo a una pronuncia di inammissibilità. Questa decisione non solo rende definitiva la condanna inflitta nei gradi di merito, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa evidente nel proporre un’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa, evidenziando le ragioni tecniche che rendevano l’impugnazione non meritevole di un esame nel merito.
Primo Motivo: Genericità e Difetto di Confronto
Il primo motivo d’appello, con cui si contestava l’affermazione di responsabilità, è stato giudicato “del tutto generico”. La difesa si era limitata a enunciazioni assertive, senza confrontarsi specificamente con le ragioni logico-giuridiche esposte nella sentenza d’appello. In pratica, il ricorso non spiegava dove e perché i giudici di secondo grado avrebbero sbagliato nell’applicare la legge, ma si limitava a riproporre una tesi difensiva già respinta. Questo è un classico vizio che conduce a un ricorso inammissibile.
Secondo Motivo: Manifesta Infondatezza sulle Attenuanti
La difesa lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). La Corte ha ritenuto tale motivo “manifestamente infondato”, poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logica. I giudici di merito avevano correttamente valutato gli elementi previsti dall’art. 133 c.p. (gravità del reato e capacità a delinquere), sottolineando la concreta gravità del fatto, desunta dall’elevato numero di biglietti coinvolti. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se questa è immune da vizi logici.
Terzo Motivo: Tenuità del Fatto e Valutazione di Merito
L’ultimo motivo riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato come la censura fosse “versata in fatto”. Il ricorrente chiedeva alla Cassazione un diverso apprezzamento degli elementi di prova, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva già indicato in modo coerente gli elementi (l’aver agito illecitamente su “numerosissimi biglietti”) che escludevano la particolare tenuità dell’offesa.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Un ricorso, per essere accolto, deve denunciare vizi di violazione di legge o di motivazione (illogicità, contraddittorietà), non tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo chiude la porta a ogni speranza di riforma della sentenza, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche. È un monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna: l’appello deve essere tecnicamente rigoroso, specifico e focalizzato su reali errori giuridici, altrimenti si trasforma in un boomerang processuale ed economico.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici e assertivi, non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata, sono manifestamente infondati o propongono una nuova valutazione dei fatti, che è riservata ai giudici di merito.
La Corte di Cassazione può riconsiderare la decisione sulla concessione delle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Può solo verificare se la motivazione fornita per negare le attenuanti sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto. Nel caso di specie, la motivazione basata sulla gravità del fatto è stata ritenuta corretta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato equitativamente dalla Corte (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32628 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32628 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitti di cui agli artt. 81 cpv., 615-ter, com e 3, 515 cod. pen., con le conseguenti statuizioni civili;
considerato che:
il primo motivo- che denuncia il vizio di motivazione in relazione all’affermazione d responsabilità dell’imputato – è del tutto generico, poiché si affida a enunciati assertivi, ed è ve in fatto, non confrontandosi neppure con le ragioni poste a fondamento della statuizione impugnata (cfr. p. 4; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 d 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01);
il secondo motivo – che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 -bis cod. pen. e alla conseguente rideterminazione della pena – è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), evidenziando non solo il difetto di elementi passibi favorevole apprezzamento e richiamando la concreta gravità del fatto (avente ad oggetto un numero elevato di biglietti della lotteria);
il terzo motivo – che denuncia la contraddittorietà della motivazione in relazione al mancata esclusione di punibilità del ricorrente per particolare tenuità del fatto – è versato in in quanto ha prospettato un diverso apprezzamento del compendio acquisito, inidoneo in questa sede a censurare la valutazione della Corte di merito che ha indicato in maniera congrua gli elementi da cui ha tratto gravità dell’offesa (avendo l’imputato agito illecitamente in relazione a numeross biglietti);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2025.