Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Nuove Valutazioni
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce i ricorsi che non presentano validi motivi di diritto, ma cercano di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Affrontiamo il caso di un ricorso inammissibile per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze per chi lo propone senza fondati motivi giuridici.
I Fatti del Caso
Un cittadino, precedentemente condannato dalla Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (previsto dall’art. 337 del Codice Penale), ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di appello verteva su una questione cruciale: la sua presunta incapacità di intendere e di volere al momento della commissione del reato. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe valutato correttamente questo aspetto, ignorando elementi che avrebbero potuto portare a un esito diverso del processo.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha emesso una decisione netta: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito della capacità di intendere e volere dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente erano, in sostanza, una semplice riproposizione delle argomentazioni già avanzate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo giudice’ dei fatti, ma di un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare che le sentenze dei tribunali inferiori siano state emesse nel rispetto della legge e con una motivazione logica e coerente. Nel caso di specie, i giudici hanno riscontrato che la Corte d’Appello aveva già affrontato in modo puntuale la questione della capacità mentale dell’imputato. Le conclusioni a cui era giunta erano supportate da un ‘argomentare coerente’ e ‘estraneo a vizi logici’. Pertanto, il tentativo del ricorrente di far riesaminare le stesse prove e le stesse circostanze è stato considerato un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, attività preclusa in sede di Cassazione. Quando un ricorso si limita a replicare critiche già motivatamente respinte, senza individuare specifici errori di diritto, il risultato non può che essere un ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha due conseguenze dirette e significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati che appesantiscono il sistema giudiziario. La vicenda insegna che per adire la Corte di Cassazione è indispensabile formulare censure che attengano a vizi di legge o a difetti manifesti di logica nella motivazione, e non semplicemente riproporre la propria versione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione ha riesaminato la capacità di intendere e volere dell’imputato?
No, la Corte di Cassazione non ha riesaminato nel merito la capacità di intendere e volere. Ha stabilito che la valutazione della Corte d’Appello era motivata in modo coerente e logico, e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sua condanna è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32477 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32477 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELLUCCIO DEI SAURI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME
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R.G. 14260/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.) ed esaminato il motivo di ricorso;
Considerato, in particolare che l’unico motivo di ricorso replica profili di censura, riguardanti la capacità di intendere e volere del ricorrente alla data delle condotte a giudizio, puntualmente disattesi dalla Corte del merito con argomentare coerente alle emergenze acquisite ed estraneo a vizi logici del ritenere così da rendere il relativo giudizio di merito immune a censure utiolmente prospettabili in questa sede (v. in particolare pag. 7 e 8);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2025