Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12271 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12271 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 26 settembre 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Bologna il 2 novembre 2020, all’esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di guida in stato di ebrezza alcolica, fatto commesso, con causazione di incidente, in orario notturno il 13 gennaio 2018, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all’aggravante dell’ora notturna, alla pena di giustizia, invece, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.
2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, non avendo la Corte di appello valutato complessivamente e correttamente le prove acquisite, in particolare avendo trascurato l’apporto dele prove che erano state introdotte dalla Difesa dell’imputato.
Chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
3.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
Rispetto alla decisione impugnata, che è congruamente e logicamente motivata, l’impugnazione prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710) e che, comunque, si risolvono nella sollecitazione inammissibilmente – rivolta alla Corte di legittimità, ad operare un ulteriore valutazione di merito pur dopo una doppia decisione sostanzialmente conforme per quanto riguarda l’an della penale responsabilità dell’imputato.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023.