Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Motivi Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile rappresenti un ostacolo insormontabile nel processo penale. Quando i motivi di impugnazione non sono specifici e si limitano a ripetere argomenti già esaminati, la Suprema Corte non entra nemmeno nel merito della questione, confermando la decisione precedente. Questo caso riguarda un cittadino condannato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, il cui tentativo di ribaltare la sentenza si è scontrato con la ferma applicazione dei principi procedurali.
I Fatti alla Base della Decisione
Un individuo, già condannato dalla Corte d’Appello di Brescia, ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa il 4 maggio 2023. Le condanne riguardavano i reati di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). L’imputato contestava diversi aspetti della decisione di secondo grado, tra cui la sussistenza del requisito della presenza di più persone per il reato di oltraggio, l’esistenza del dolo nel reato di resistenza e il riconoscimento della recidiva.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non ha analizzato nuovamente i fatti, ma si è concentrata sulla struttura e sulla qualità degli argomenti presentati dal ricorrente. La decisione si fonda su un principio cardine del processo di legittimità: i motivi di ricorso devono essere specifici, critici e pertinenti rispetto alla sentenza impugnata, non una mera riproposizione di censure già valutate.
Le Motivazioni della Sentenza
L’ordinanza della Suprema Corte si articola su poche ma decisive argomentazioni che chiariscono le ragioni della sua decisione.
La Genericità dei Motivi d’Appello
Il punto centrale della pronuncia è la ‘genericità’ dei motivi. I giudici hanno rilevato che le argomentazioni del ricorrente erano semplici riproduzioni di doglianze già esaminate e respinte in modo giuridicamente corretto dalla Corte d’Appello. In pratica, l’imputato non ha sollevato nuove questioni di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza precedente, ma ha solo tentato di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, cosa non consentita in sede di legittimità. Questo rende il ricorso inammissibile per definizione.
La Conferma dei Reati e della Recidiva
La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse già adeguatamente motivato su tutti i punti contestati:
* Oltraggio (art. 341-bis c.p.): La Corte d’Appello aveva correttamente accertato la presenza di più persone in grado di udire le espressioni offensive.
* Resistenza (art. 337 c.p.): Era stata correttamente provata la sussistenza del dolo, ovvero l’intenzione di opporsi all’atto del pubblico ufficiale.
* Recidiva: Il riconoscimento di questa aggravante è stato considerato ampiamente giustificato dalla presenza di ben settantadue iscrizioni a carico dell’imputato nel certificato penale, un dato che dimostra una spiccata tendenza a delinquere.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare specifici errori di diritto o vizi di motivazione della sentenza impugnata. La mera ripetizione di argomenti già sconfitti in appello conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione sottolinea inoltre come un passato criminale significativo, attestato dal certificato penale, abbia un peso determinante nella valutazione della recidiva e, di riflesso, nell’entità della pena. Per i cittadini e i loro difensori, la lezione è chiara: un’impugnazione deve essere costruita con precisione chirurgica, attaccando le fondamenta giuridiche della decisione precedente, altrimenti le porte della Cassazione rimarranno chiuse.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove e specifiche questioni di diritto.
Quali elementi sono stati considerati corretti dalla Corte di Cassazione nella sentenza d’appello?
La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse correttamente motivato sul requisito della presenza di più persone per il reato di oltraggio, sulla sussistenza del dolo per il reato di resistenza e sul riconoscimento della recidiva.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11038 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11038 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al requisito della presenza di più persone in grado di udire le espressioni oltraggiose (art. 341-bis cod. pen.), alla sussistenza del dolo di resistenza (art. 337 cod. pen.) e al riconoscimento della contestata recidiva, oltre tutto in relazione alla presenza a carico dell’imputato di ben settantadue iscrizioni nel certificato penale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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