Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna Definitiva
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è la dichiarazione di un ricorso inammissibile, una decisione che impedisce l’esame della questione nel profondo. Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non limitarsi a una generica contestazione delle valutazioni fatte dai giudici dei gradi precedenti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Bari per un reato legato agli stupefacenti. La difesa dell’imputato aveva sollevato tre principali motivi di doglianza, contestando:
1. L’affermazione della sua responsabilità penale.
2. Il riconoscimento della recidiva.
3. L’entità del trattamento sanzionatorio applicato.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di riesaminare le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito, sperando in una rivalutazione più favorevole dei fatti e delle prove.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, ma li ha rigettati tutti considerandoli infondati e, soprattutto, generici. Questo approccio evidenzia come il giudizio di legittimità non sia una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
La Genericità dei Motivi sull’Affermazione di Responsabilità
Il primo motivo, relativo alla colpevolezza dell’imputato, è stato ritenuto generico. La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva già risposto in modo logico e giuridicamente corretto alle obiezioni della difesa. In particolare, i giudici di merito avevano fondato la loro decisione su due elementi chiave: l’ingente quantitativo di stupefacente rinvenuto (da cui era possibile ricavare 276 dosi) e le dichiarazioni contraddittorie rese dall’imputato stesso. Contestare tali valutazioni senza indicare vizi logici o giuridici specifici si traduce in una richiesta di riesame dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
La Recidiva e la Corretta Discrezionalità Giudiziale
Anche il secondo motivo, riguardante la recidiva, è stato giudicato una censura generica. La Corte ha affermato che il giudice di merito ha esercitato correttamente i propri poteri discrezionali. La decisione di confermare la recidiva era basata su elementi oggettivi: le ripetute condanne subite dall’imputato nel quinquennio precedente per reati significativi. Secondo la Cassazione, tale valutazione, che implicava un giudizio sulla maggiore colpevolezza dell’imputato, era incensurabile perché ben motivata.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non individuavano vizi di legittimità (cioè errori di diritto o difetti logici evidenti nella motivazione), ma si limitavano a contestare l’apprezzamento delle prove e dei fatti compiuto dalla Corte d’Appello. Questo tipo di contestazione non è ammesso nel giudizio di Cassazione.
I giudici hanno ritenuto che la sentenza impugnata fosse immune da vizi logici e giuridici. La valutazione della personalità negativa dell’imputato, desunta dal suo casellario giudiziario, e la considerazione delle circostanze del fatto sono state ritenute espressione di un corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito. Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per accogliere il ricorso.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione, per avere speranze di successo, deve essere formulato in modo tecnico e specifico, evidenziando le precise violazioni di legge o le palesi illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni di fatto già respinte nei gradi di merito porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e si limitavano a contestare le valutazioni di fatto già compiute dalla Corte d’Appello, senza individuare specifici vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Come ha giustificato la Cassazione la conferma della recidiva?
La Corte ha stabilito che la valutazione sulla recidiva era frutto di un corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale l’aveva basata sulle ripetute e significative condanne subite dall’imputato nel quinquennio precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4671 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4671 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ANDRIA il 04/02/1994
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo sull’affermazione di responsabilità è genericamente proposto per ragioni in fatto alle quali la sentenza ha risposto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, considerando il quantitativo stupefacente rinvenuto all’imputato (dal quale erano ricavabili 276 dosi) e le stessekntraddittorie dichiarazioni dell’imputato;
Ritenuto che il secondo motivo sulla recidiva costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha confermato la sussistenza della recidiva sulla base delle ripetute condanne nel quinquennio a pene significative per vari reati, rispetto ai quali incensurabil è il giudizio circa la dimostrata maggiore colpevolezza dell’imputato;
Ritenuto che il terzo motivo sul trattamento saRkionatorio è parimenti generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato sia le circostanze del fatto che la negativa personalità dell’imputato desunta dalle plurime emergenze del casellario giudiziario a suo carico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ! pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024