Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude Definitivamente il Caso
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una condanna, ma non tutti i motivi di appello sono validi. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i limiti di questo strumento, dichiarando un ricorso inammissibile e mettendo la parola fine a una vicenda giudiziaria. Vediamo perché i motivi presentati non hanno superato il vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato sia in primo grado che in appello per reati previsti dal Codice della Strada. In particolare, le accuse riguardavano la violazione dell’articolo 189, che impone l’obbligo di fermarsi e prestare assistenza in caso di incidente. Non rassegnato alla decisione della Corte d’Appello di Torino, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidando le sue speranze a tre distinti motivi.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, nel suo ruolo di giudice di legittimità, non riesamina i fatti nel merito, ma si limita a verificare che la legge sia stata applicata correttamente. In questo caso, i giudici hanno analizzato attentamente i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta e sfavorevole per il ricorrente.
Motivi di ricorso inammissibile
I primi due motivi sollevati dalla difesa riguardavano presunte illogicità e contraddizioni nella motivazione della sentenza d’appello, oltre a un travisamento della testimonianza di una persona e alla mancata ammissione di una prova ritenuta decisiva. La Cassazione ha liquidato queste doglianze come generiche e riproduttive di censure già esaminate e respinte correttamente dal giudice precedente. In sostanza, non si può chiedere alla Cassazione di rivalutare le prove o la credibilità di un testimone, compiti che spettano esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Il terzo motivo contestava la mancata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Anche questo punto è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha chiarito che le decisioni sul trattamento punitivo, se sorrette da una motivazione logica e sufficiente come nel caso di specie, non possono essere messe in discussione in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio dove si ridiscutono i fatti. I motivi devono denunciare vizi specifici previsti dalla legge, come una violazione di legge o un vizio di motivazione macroscopico, e non possono limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello. Poiché i motivi del ricorrente rientravano in quest’ultima categoria, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che la presentazione di un ricorso in Cassazione richiede un’attenta formulazione dei motivi, che devono essere specifici e pertinenti alla funzione di giudice di legittimità della Corte. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma definitiva della condanna, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso in esame. Questa decisione serve da monito sull’importanza di non abusare di questo strumento processuale con motivi palesemente infondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i primi due motivi erano generici, ripetitivi di censure già respinte in appello, mentre il terzo motivo riguardava il trattamento punitivo, che era sostenuto da una motivazione adeguata e non illogica e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente, che deve pagare le spese processuali e una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
No, secondo questa ordinanza non è possibile contestare in sede di legittimità il diniego delle attenuanti generiche se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione idonea e non illogica, poiché tale valutazione rientra nel trattamento punitivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8680 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8680 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PINEROLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Torino, in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 189, commi 1, 6 e 7 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (in Piossasco, il 31/10/2016).
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso sollevati (manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in ordine alla testimonianza di COGNOME NOME, in punto di responsabilità dell’imputato; mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel giudizio di appello) prospettano deduzioni generiche, riproduttive di profili di censura già adeguatamene vagliati, e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3, 4 e 5 sent. impugnata); che il terzo motivo di ricorso (mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità, perché afferente al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da idonea e non illogica motivazione (pp. 5 e 6). L’onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente