Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce i ricorsi che non rispettano i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Quando un appello si rivela palesemente infondato o basato su argomentazioni non pertinenti alla sede di legittimità, la conseguenza è la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo non solo rende definitiva la condanna ma comporta anche sanzioni economiche per il ricorrente, come vedremo nel dettaglio.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la condanna di un individuo per i reati di lesioni personali aggravate (art. 585 c.p.) e porto di oggetti atti ad offendere (art. 4, L. 110/1975). Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su tre distinti motivi.
Analisi dei Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha tentato di smontare la condanna attraverso tre argomentazioni principali, ognuna delle quali è stata attentamente vagliata e respinta dalla Suprema Corte.
Primo Motivo: Contestazione della Responsabilità e delle Aggravanti
Il primo motivo mirava a rimettere in discussione la responsabilità penale dell’imputato e la sussistenza di una circostanza aggravante. La Corte di Cassazione ha prontamente rigettato questa doglianza, qualificandola come una mera contestazione in punto di fatto. È un principio fondamentale che la Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non possa riesaminare le prove e i fatti del processo, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Tentare di farlo rende il ricorso, su quel punto, immediatamente inammissibile.
Secondo Motivo: Eccessiva Severità della Pena e Art. 131-bis c.p.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava una pena eccessivamente severa e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Anche in questo caso, la Corte ha rilevato che si trattava di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. La riproposizione di censure già disattese, senza nuovi e validi argomenti giuridici, è un vizio che porta spesso a una pronuncia di ricorso inammissibile.
Terzo Motivo: Diniego della Sospensione Condizionale della Pena
L’ultimo motivo riguardava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale. La Corte ha definito questo motivo ‘manifestamente infondato’.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su una valutazione rigorosa dei limiti del proprio sindacato. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente considerato i precedenti penali dell’imputato – due condanne per lesioni personali – come elementi ostativi a una prognosi favorevole sulla sua futura condotta. Questa valutazione negativa è sufficiente a giustificare il diniego della sospensione condizionale, un beneficio che presuppone una valutazione positiva della personalità del condannato. La Corte di Cassazione, quindi, ha ritenuto che il ricorso fosse palesemente infondato e non meritasse accoglimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha due conseguenze pratiche immediate e significative. La prima è che la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello diventa definitiva e irrevocabile. La seconda è di natura economica: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi dilatori o palesemente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza reali possibilità di successo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano giuridicamente deboli: il primo contestava i fatti, cosa non permessa in sede di legittimità; il secondo riproponeva argomenti già respinti; il terzo era manifestamente infondato.
Quale ruolo hanno avuto i precedenti penali dell’imputato nella decisione?
I precedenti penali sono stati decisivi. Le due condanne precedenti per lesioni personali sono state considerate un ostacolo a una valutazione prognostica favorevole, giustificando così la decisione del giudice di merito di non concedere la sospensione condizionale della pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
Comporta la conferma definitiva della condanna e una sanzione economica. Il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese del processo sia una somma aggiuntiva di 3.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7831 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7831 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a IVREA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 585-585 cod. pen. (capo 1) e 4 legge n. 110 del 1975 (capo 2);
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contestai la responsabilità dell’imputato e la sussistenza della circostanza aggravante, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che si duole della eccessiva severità della pena e della esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 7 su 131-bis cod. pen. e pagg. 7-8 su entità della pena);
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, è manifestamente infondato, poiché, come si evince dal tenore complessivo della motivazione, il giudice di appello (recependo la valutazione del Tribunale) ha ritenuto ostative a una favorevole valutazione prognostica le due precedenti condanne per il delitto di lesione personale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3,000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024