Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Non Paga
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla tecnica redazionale dei ricorsi. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproposizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’impugnazione deve essere una critica specifica e argomentata alla decisione precedente, non un suo mero duplicato.
I Fatti del Caso: Violazione dell’Ordine del Questore
Il caso riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per aver violato un ordine del Questore. Tale provvedimento gli inibiva l’accesso a una determinata zona della città di Milano, misura finalizzata a garantire la sicurezza urbana. Nonostante il divieto, l’imputato era stato sorpreso in quella zona per almeno due volte.
La difesa aveva presentato ricorso per cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello. Tuttavia, le argomentazioni non introducevano elementi di novità, limitandosi a ripetere le doglianze già formulate nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. Questa decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise in appello senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dal giudice del gravame. Un ricorso inammissibile è, in sostanza, un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità e che quindi non viene esaminata nel merito.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte sono chiare e dirette. I giudici hanno evidenziato come le argomentazioni del ricorrente fossero del tutto “reiterative e non sostenute dal necessario, previo, confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell’appello”.
In particolare, la Corte ha ribadito due punti cruciali:
1. La natura del reato: La violazione dell’ordine del Questore è un reato di mera condotta. Ciò significa che per la sua consumazione è sufficiente la semplice trasgressione al divieto di accedere all’area interdetta, a prescindere dal verificarsi di una concreta situazione di pericolo per la sicurezza urbana. La norma punisce la disobbedienza all’ordine dell’autorità.
2. L’onere della critica: Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo, chi ricorre ha l’onere di spiegare specificamente perché la motivazione del giudice precedente sarebbe errata, contraddittoria o illogica, e non può limitarsi a riproporre la propria versione dei fatti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza che si intende impugnare. La mera riproposizione di argomenti già vagliati è una strategia inefficace e controproducente, che porta a una declaratoria di ricorso inammissibile e a sanzioni economiche. La difesa tecnica deve concentrarsi sui vizi specifici della decisione e argomentare in modo puntuale, dimostrando perché il ragionamento del giudice inferiore non regge alla prova della logica e del diritto. In assenza di questo sforzo critico, l’accesso al giudizio di legittimità è precluso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse doglianze già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Per commettere il reato di violazione dell’ordine del Questore è necessario creare un pericolo concreto?
No. Secondo la Corte, il reato consiste nella semplice violazione dell’ordine di non accedere a una determinata zona, a prescindere dal concreto verificarsi di una situazione di pericolo per la sicurezza dei cittadini. La norma punisce la disobbedienza al divieto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6631 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6631 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME (alias NOME COGNOME) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, in epi indicata, con la quale è stata ridotta la pena inflitta dal giudice di prime Tribunale di quella città in mesi due, giorni cinque, di arresto ed euro 700 ammenda, confermando la penale responsabilità del predetto in ordine ai reati di agli artt. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, convertito nella I. n. 48/2017 e art. 7, comma 15-bis, D.Igs. n.285/1992;
ritenuto che il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione in realtà inesis le doglianza costituendo riproposizione di quelle veicolate con il gravame e alle qu giudice d’appello ha dato una risposta congrua, non contraddittoria e nepp manifestamente illogica, oltre che coerente con gli elementi probatori richiamat sentenza, sia con riferimento alla valutazione complessiva della condotta tenuta prevenuto, sorpreso, per almeno due volte nel periodo oggetto del divieto, nella z della città di Milano, il cui accesso gli era stato inibito con provvedimento del Qu (sul punto avendo i giudici correttamente precisato che la condotta consiste n violazione dell’ordine del AVV_NOTAIO di accedere nella predetta zona, a prescinder concreto verificarsi di una situazione di pericolo per la sicurezza urbana dei citt degli utenti della strada, la norma limitandosi a punire il contravventore del di ma anche con riferimento al capo B) dell’imputazione, rispetto al quale la doglianza fatto, è del tutto reiterativa e non sostenuta dal necessario, previo, confronto giustificazioni fornite dal giudice dell’appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicars anche al ricorso per cassazione), il quale ha evidenziato che le dichiara dell’imputato non avevano trovato alcun attendibile riscontro esterno (p.2); Corte di Cassazione – copia non ufficiale che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandos ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024