Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta all’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza revisione dei fatti. La Suprema Corte si concentra sulla corretta applicazione della legge. Un ricorso inammissibile è un ricorso che non supera il vaglio preliminare della Corte perché non rispetta i requisiti richiesti, risultando in una conferma definitiva della sentenza impugnata. L’ordinanza n. 6146/2024 della Settima Sezione Penale ci offre un chiaro esempio di questo principio.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna in Appello al Giudizio di Cassazione
Il caso riguarda un individuo condannato dalla Corte di Appello di Roma per reati legati agli stupefacenti. La corte territoriale aveva ritenuto provata la destinazione della sostanza allo spaccio, basando la sua decisione su una serie di elementi oggettivi. Insoddisfatto della condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa a Tutto Campo
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso su diversi punti, cercando di smontare la decisione della Corte di Appello:
1. Errata ricostruzione dei fatti: Si contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove, sostenendo che la detenzione fosse per uso personale.
2. Trattamento sanzionatorio: Si lamentava un’eccessiva severità della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Mancata concessione della sospensione condizionale: Si criticava la decisione di non applicare il beneficio della sospensione della pena, nonostante una richiesta specifica.
La Decisione della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto tutte le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale. I giudici supremi hanno chiarito che il loro compito non è riesaminare i fatti, competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. Se la motivazione della Corte di Appello è logica, coerente e priva di vizi evidenti, la Cassazione non può intervenire.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Analizzando punto per punto, la Corte ha smontato le doglianze del ricorrente. In primo luogo, la destinazione allo spaccio era stata desunta da elementi concreti e non illogici, come il dato ponderale, la suddivisione in involucri e la diversa tipologia di sostanze, rendendo le critiche della difesa un mero tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito.
Per quanto riguarda la pena, il ricorso è stato giudicato generico. La Corte di Appello aveva motivato adeguatamente sia la quantificazione della pena sia il diniego delle attenuanti, ritenendo non significativi gli elementi portati dalla difesa (come una presunta collaborazione).
Infine, anche il motivo sulla sospensione condizionale è stato ritenuto manifestamente infondato. La presenza di una precedente concessione del beneficio, unita alla reiterazione dei reati, giustificava pienamente il giudizio prognostico negativo del giudice, che ha ritenuto ostativo concedere il beneficio per una seconda volta.
Conclusioni: Lezioni Pratiche da un Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale: il ricorso per cassazione deve essere tecnico e mirato a contestare vizi di legittimità, non a ridiscutere i fatti. Le censure generiche, che non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, sono destinate a fallire. L’esito di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e miravano a una nuova valutazione dei fatti, un compito che non spetta alla Corte di Cassazione. La sentenza della Corte di Appello era considerata logicamente e adeguatamente motivata.
Quali elementi sono stati considerati sufficienti per provare la destinazione allo spaccio?
Secondo i giudici, la destinazione allo spaccio è stata correttamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, tra cui il dato quantitativo della sostanza (dato ponderale), la sua suddivisione in più involucri e la presenza di diverse qualità e tipologie di sostanze stupefacenti.
È possibile ottenere la sospensione condizionale della pena se si è già ricevuta in passato?
L’ordinanza chiarisce che una precedente concessione del beneficio può essere ostativa a una seconda. La reiterazione dei reati è stata valutata come base per un giudizio prognostico negativo, giustificando il diniego della sospensione condizionale per la seconda volta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6146 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6146 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME GUIDONIA MONTECELIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i primi due motivi dedotti concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Roma che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto che l’accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale, dalla suddivisione in più involucri, dalla diversa qualità e tipologia delle sostanze detenute, quindi sulla base di argomenti non illogici;
ritenuto che in ordine al trattamento sanzioNOMErio le censure articolate dal ricorrente sono affette da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha motivato in merito sia alla determinazione della pena che alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non ritenendo che gli elementi prospettati fossero significativi, mentre nel ricorso si adducono aspetti fattuali che sono stati coerentemente ritenuti insussistenti (detenzione per esclusivo uso personale e collaborazione);
ritenuto che il motivo dedotto sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale è ugualmente inammissibile per manifesta infondatezza essendo irrilevante che la precedente concessione del medesimo beneficio fosse riferibile a reati avvinti dalla continuazione, essendo in ogni caso stato valutato come ostativo alla concessione del beneficio per la seconda volta la reiterazione dei reati in base al formulato negativo giudizio prognostico, che prescinde dall’estinzione dei reati;
ritenuto che la memoria difensiva prodotta dal difensore per contestare l’inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2024
Il Consigliere estensore