Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4869 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4869 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BAGNARA CALABRA il 24/01/1963
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 11 luglio 2024 con cui la Corte di appello di Reggio Calabria, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 81, comma 2, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso nelle date 28/07/2013 e 30/07/2013;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte dedotto la sua assenza da casa solo dalla sua mancata risposta al citofono, senza accogliere la richiesta di assumere quale teste suo fratello, il quale avrebbe potuto confermare che egli soffriva di una forte sonnolenza i a causa della terapia farmacologica che assumeva, e per avere applicato l’aggravante della recidiva e negato le attenuanti generiche senza un’adeguata motivazione;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità, dal momento che il ricorrente si limita a ripetere il contenuto dei motivi di appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato detti motivi e li ha ritenuti infondati, con motivazione congrua e non illogica, soprattutto respingendo la tesi difensiva della mancata risposta dovuta alla forte sonnolenza indotta dai farmaci perché ‘ in altre occasioni )egli aveva risposto prontamente al controllo, e motivando in modo adeguato la non concedibilità delle attenuanti generiche per l’assenza di elementi valutabili positivamente, che non vengono indicati neppure nel ricorso, e per la maggiore pericolosità sociale deducibile dai precedenti penali dell’imputato, anche recenti e specifici, che giustificano l’applicazione della recidiva;
ritenuto, altresì, che il ricorso sia inammissibile perché non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione delle prove già valutate dai giudici in modo approfondito e logico, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente