Ricorso Inammissibile: La Specificità dei Motivi è Cruciale
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perfettamente questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e sottolineando i requisiti essenziali per accedere al giudizio di legittimità. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere perché un appello, anche se legittimo nelle intenzioni, può naufragare per vizi formali e di contenuto.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna della Corte d’Appello di Lecce per coltivazione illecita di sostanze, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Il ricorso si basava su tre distinti motivi. Con il primo, la difesa contestava la valutazione della Corte d’Appello sulla natura illecita dell’attività e sulla destinazione non esclusivamente personale della sostanza. Con gli altri due motivi, si lamentava la mancata applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) e l’irrogazione di una pena superiore al minimo edittale senza un’adeguata giustificazione.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6052/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso integralmente inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, poiché ha riscontrato vizi procedurali e di impostazione talmente gravi da impedire un esame della fondatezza delle censure. Tale decisione comporta, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità e la Ripetitività come Vizi Capitali
La Corte ha spiegato in modo chiaro e distinto le ragioni dietro la sua decisione. I motivi del ricorso inammissibile sono stati analizzati e bocciati per due ragioni principali:
1. Ripetitività del primo motivo: La Cassazione ha osservato che la prima censura non faceva altro che replicare argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano fornito una motivazione giuridicamente corretta, puntuale e logicamente coerente. Riproporre le stesse argomentazioni in sede di legittimità, senza evidenziare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella sentenza impugnata, rende il motivo inammissibile.
2. Genericità degli altri motivi: Gli altri due motivi sono stati definiti “del tutto generici”. La difesa non ha precisato quali elementi di fatto, già presentati in appello, fossero stati ignorati o male interpretati dai giudici nel decidere di non applicare la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. o nell’infliggere una pena diversa dal minimo. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico e autosufficiente, indicando con precisione le parti della sentenza che si contestano e le ragioni fattuali e giuridiche a sostegno.
Le Conclusioni: L’Onere della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo motivo, la legge impone un onere di specificità a chi ricorre. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso. Occorre articolare censure precise, indicare le violazioni di legge e i vizi logici, evitando di riproporre questioni di fatto già decise. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi erano in parte ripetitivi di censure già correttamente respinte nel giudizio di merito e in parte del tutto generici, non specificando gli elementi di fatto che la corte d’appello avrebbe trascurato.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘generici’?
Significa che il ricorrente non ha precisato quali elementi, già indicati nell’atto di appello, siano stati ignorati dai giudici del merito nel decidere di non applicare l’esimente della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) o nell’infliggere una pena superiore al minimo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6052 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6052 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto il primo replica profili di censura già adeguatamente vag e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispet portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre c immuni da manifeste incongruenze logiche con riguardo alla natura illecita dell’attivit coltivazione riscontrata e alla destinazione ad uso non esclusivamente personale della sostanza in questione mentre gli altri due motivi sono del tutto generici perché mancano di precisare elementi anche in fatto indicati con l’appello e pretermessi dai giudici del merito nel non appli alla specie il disposto di cui all’art. 131 bis cp o nell’irrogare la pena in termini diversi da edittale;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2024.