Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Con l’ordinanza n. 4451 del 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti necessari affinché un’impugnazione possa essere esaminata nel merito. La decisione conferma la condanna per il reato di ricettazione a carico di un imputato, sottolineando come la mera riproposizione di argomenti già vagliati nei precedenti gradi di giudizio, senza un confronto puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata, porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di ricettazione emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, ritenuto penalmente responsabile, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo con cui contestava la decisione dei giudici di merito. Tuttavia, le censure sollevate non introducevano nuovi elementi o critiche specifiche alla sentenza d’appello, ma si limitavano a reiterare questioni già ampiamente discusse e respinte.
L’analisi del ricorso inammissibile da parte della Cassazione
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, ha rilevato una carenza fondamentale: l’assenza di un confronto critico e puntuale con le argomentazioni giuridiche sviluppate nella sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva già scrutinato e motivatamente disatteso i rilievi difensivi. Il ricorrente, invece di contestare specificamente le ragioni della decisione di secondo grado, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni in modo generico.
Questo approccio rende il ricorso inammissibile, poiché non assolve alla sua funzione, che è quella di criticare la logicità e la correttezza giuridica della decisione contestata, non di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto che, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. I giudici hanno specificato che le censure proposte reiteravano semplicemente rilievi che la Corte di merito aveva già adeguatamente scrutinato e respinto con corretti argomenti giuridici. Il ricorrente non si era rapportato in termini puntuali con tali argomenti, rendendo di fatto il suo gravame privo della specificità richiesta dalla legge. In particolare, la sentenza impugnata aveva escluso la grossolanità del falso riguardo al reato presupposto, una considerazione che il ricorrente non ha adeguatamente contestato. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi alcuna causa di esonero.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’impugnazione non può essere una mera ripetizione di doglianze già respinte. Per superare il vaglio di ammissibilità, specialmente in Cassazione, è indispensabile che il ricorrente articoli critiche specifiche, pertinenti e logiche, confrontandosi direttamente con la motivazione della sentenza che intende contestare. In assenza di tali requisiti, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, cristallizzando così la decisione dei giudici di merito.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte erano una semplice ripetizione di rilievi già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorrente non ha presentato critiche specifiche e puntuali contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa significa che il ricorrente non si è rapportato ‘in termini puntuali’ con la sentenza impugnata?
Significa che il ricorrente non ha contestato specificamente le argomentazioni giuridiche e le motivazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitato a ripresentare le stesse obiezioni in modo generico, senza dimostrare perché la decisione precedente fosse errata.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4451 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4451  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI OORRAU5) nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 20/11/2020, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputat COGNOME NOME NOME il delitto di ricettazione;
-rilevato che le censure proposte con l’unico motivo di ricorso reiterano rilievi che la di merito ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso con corretti argomenti giuridici con cui il ricorrente non si rapporta in termini puntuali; che, in particolare, la impugnata ha escluso la grossolanità del falso con riguardo al reato presupposto in relazion al quale è destinata, comunque l ad operare la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 648 cod.pen.;
-ritenuto che, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso deve ess dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
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La Consigliera estensore
Il Presidente