Ricorso inammissibile: Quando l’Appello Non Supera l’Esame della Cassazione
L’ordinanza n. 3970/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, un esito processuale che blocca l’esame nel merito di un’impugnazione. In questo caso, la Suprema Corte ha confermato la condanna di un imputato, sottolineando l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi. Analizziamo la decisione per comprendere i principi applicati dai giudici.
I Fatti del Caso
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Firenze, che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 368 del codice penale (calunnia). L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la valutazione dei fatti e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di appello non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. Di conseguenza, la sentenza di condanna della Corte di Appello è diventata definitiva, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due argomenti principali, che costituiscono un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso.
Genericità e Ripetitività del Ricorso
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella natura del ricorso stesso. I giudici hanno osservato che l’atto presentato si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio. Invece di confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza della Corte di Appello, evidenziandone eventuali vizi logici o giuridici, il ricorso si risolveva in una “generica negazione della sua validità”. In procedura penale, il ricorso per cassazione deve essere specifico e criticare puntualmente le ragioni della decisione impugnata, non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive.
Adeguata Motivazione sulle Circostanze Attenuanti
Il secondo punto riguardava la richiesta di concedere le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti. La Cassazione ha ritenuto che la Corte di Appello avesse motivato in modo adeguato e logico il suo diniego. La decisione era fondata su elementi concreti: la “particolare intensità del dolo” (cioè la forte intenzionalità nel commettere il reato) e i precedenti penali dell’imputato. Questi fattori sono stati considerati sufficienti a giustificare un trattamento sanzionatorio più severo, rendendo la motivazione della corte di merito incensurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: un ricorso inammissibile non è un esito neutro. Comporta conseguenze economiche dirette per il ricorrente e, soprattutto, rende definitiva la condanna impugnata. La decisione evidenzia l’importanza di una difesa tecnica qualificata, capace di formulare atti di impugnazione che non siano mere ripetizioni, ma che attacchino specificamente i punti deboli della motivazione della sentenza avversaria. Per i cittadini, ciò significa comprendere che l’accesso alla giustizia, specialmente in ultimo grado, richiede il rispetto di regole procedurali rigorose, la cui violazione preclude ogni possibilità di revisione del giudizio.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e si limitava a riproporre deduzioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi criticamente con le specifiche motivazioni della sentenza della Corte di Appello.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche come prevalenti?
La Corte ha ritenuto che la decisione della Corte di Appello fosse correttamente motivata. La negazione della prevalenza delle attenuanti era giustificata dalla particolare intensità del dolo dell’imputato e dai suoi precedenti penali.
Quali sono le conseguenze concrete di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva e non più appellabile.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3970 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3970  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME lriproduce deduzioni già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di medio e, in partico che non si confronta con l’argomentazione con cui la Corte di appello ha confermato la condanna ex art. 368 cod. pen. del ricorrente ravvisandone la responsabilità, ma si risolve i una generica negazione della sua validità;
ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato il disconoscimento delle (pur riconosciute) circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti evidenziando in senso contrario la particolare intensità del dolo e i precedenti pen dell’imputato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
COGNOME
Il Consigliere estensore
Il Preisidente