Ricorso Inammissibile: Quando le Censure sono Generiche e Ripetitive
L’esito di un processo non sempre si conclude con i primi due gradi di giudizio. Spesso, la parola finale spetta alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’accesso a questo ultimo grado non è automatico né scontato. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, sottolineando l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti. Il caso analizzato riguarda un individuo condannato per violazione di misure di prevenzione e porto di oggetti atti ad offendere.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già sottoposto a misure di prevenzione, veniva condannato dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per diversi reati. In particolare, gli veniva contestata la violazione della prescrizione che gli imponeva di non allontanarsi dal proprio comune di residenza e il porto di uno sfollagente, rinvenuto nel suo zaino. La pena era stata rideterminata in dieci mesi di reclusione.
Ritenendo ingiusta la sentenza, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando diversi vizi della decisione di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
La difesa dell’imputato ha basato il ricorso su tre principali argomenti:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo la responsabilità per il porto dello sfollagente.
2. Errata valutazione delle prove per tutti i reati contestati.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha ritenuto manifestamente infondato e generico. Questo giudizio si basa su una constatazione fondamentale: le doglianze presentate non erano altro che una pedissequa riproposizione dei motivi già avanzati e respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato con la motivazione congrua, logica e precisa fornita dai giudici di secondo grado, limitandosi a ripetere le proprie tesi difensive.
Analisi sulla dichiarazione di ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha chiarito punto per punto perché le censure non potevano essere accolte. Per quanto riguarda il possesso dello sfollagente, la Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente, ritenendo le giustificazioni fornite dall’imputato non provate e inidonee a escludere la sua responsabilità. La Cassazione ha ribadito che tale valutazione, essendo un giudizio di fatto ben motivato, è insindacabile in sede di legittimità.
Analogamente, per la violazione della misura di prevenzione, i giudici di merito avevano correttamente rilevato la violazione oggettiva della prescrizione, considerando irrilevante la motivazione soggettiva addotta dall’imputato.
Le Motivazioni
La motivazione centrale della decisione risiede nel principio secondo cui il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove e degli elementi di fatto, così come la concessione delle attenuanti generiche, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere, se esercitato in modo congruo e logico, non è soggetto a censure che mirano a una semplice rivalutazione degli elementi già esaminati.
Il ricorrente, non avendo sollevato vizi di legittimità reali (come una motivazione inesistente, contraddittoria o manifestamente illogica), ma solo un dissenso sull’apprezzamento dei fatti, ha di fatto proposto un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: per adire la Corte di Cassazione è necessario formulare critiche specifiche alla struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte. Un ricorso generico o ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per chi lo propone.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando le censure sono manifestamente infondate, generiche, o si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove o la valutazione dei fatti?
No, la Corte ha chiarito che non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o degli elementi già considerati dal giudice di merito. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, non sostituire il proprio giudizio a quello delle corti precedenti.
La mancata concessione delle attenuanti generiche è sempre motivo valido di ricorso?
Non necessariamente. La decisione sulle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Se questa decisione è esercitata in modo logico e coerente, come nel caso di specie, non può essere censurata in Cassazione solo perché l’imputato non è d’accordo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3253 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3253 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronuncia con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato NOME colpevole dei reati di cui agli artt. 75 comma 2 d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 (capi 1 e 2) e 4 legge 110 del 1975 (capo 3) rideterminando la pena inflitta in mesi 10 di reclusione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità per il capo 3; errata valutazione delle prove e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità in ordine a tutti i reati; violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche. Con memoria telematicamente depositata il difensore ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche, aspecifiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge; le doglianze ripercorrono pedissequamente i motivi di appello, risolti dalla Corte territoriale con motivazione congrua, logica e precisa, in relazione alla quale il ricorrente omette di confrontarsi: in particolare la Corte (pag. 3) ha adeguatamente motivato in ordine al rinvenimento dello sfollagente nello zaino del prevenuto ritenendo, con giudizio insindacabile in questa sede, non provate e comunque non idonee a elidere la responsabilità le giustificazioni addotte dall’COGNOME; del pari, quanto al capo 1 dell’imputazione, i Giudici di merito hanno rilevato la pacifica violazione della prescrizione di non allontanarsi dal comune di Poggiomarino, essendo ininfluente la motivazione sottesa. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugNOME.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
z
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.