Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma la condanna per Ricettazione
Con l’ordinanza n. 2365/2024, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando la condanna per ricettazione emessa nei confronti di un imputato. La decisione sottolinea principi fondamentali riguardo l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la concessione delle circostanze attenuanti generiche, offrendo importanti chiarimenti sulla valutazione che il giudice deve compiere.
I fatti del processo
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale che riconosceva un individuo colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo a una pena di tre mesi di reclusione e 300 euro di multa. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
L’analisi del ricorso inammissibile e i motivi infondati
La Suprema Corte ha esaminato i due motivi del ricorso, giudicandoli entrambi manifestamente infondati e procedendo così a una declaratoria di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della difesa e le ragioni del loro rigetto.
La questione della particolare tenuità del fatto
Il primo motivo di ricorso si basava su un’erronea invocazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale, così come modificata da una recente riforma. La difesa, in appello, aveva richiesto l’assoluzione previa derubricazione del reato in incauto acquisto.
La Cassazione ha evidenziato come tale motivo fosse infondato. Il primo giudice, infatti, aveva già implicitamente riconosciuto la particolare tenuità della vicenda, applicando una pena molto mite. L’istituto della non punibilità, peraltro, era già operativo per questo tipo di reato grazie a una precedente sentenza della Corte Costituzionale. La Corte di merito, inoltre, aveva già motivatamente respinto la richiesta di derubricazione, rendendo l’argomento non più sostenibile in sede di legittimità.
Il diniego delle attenuanti generiche
Il secondo motivo di ricorso contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche questa doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata. La Corte ha spiegato che la decisione dei giudici di merito era ben motivata.
Le motivazioni della Cassazione
La sentenza impugnata aveva chiaramente evidenziato, come elemento ostativo alla concessione delle attenuanti, i “cospicui” precedenti penali a carico dell’imputato. Questo elemento, unito alla già notevole mitezza del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, costituiva una giustificazione adeguata e insindacabile in sede di Cassazione. I giudici hanno ritenuto che la valutazione compiuta in appello fosse corretta e basata sui parametri previsti dall’art. 133 del codice penale, che guidano il giudice nella commisurazione della pena.
Le conclusioni
Alla luce della manifesta infondatezza di entrambi i motivi, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione ha comportato la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia ribadisce che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni di merito, come quella sulla concessione delle attenuanti, quando queste siano state adeguatamente motivate dai giudici dei gradi precedenti.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Perché entrambi i motivi presentati, relativi all’applicazione della non punibilità per tenuità del fatto e alla concessione delle attenuanti generiche, sono stati ritenuti manifestamente infondati dalla Corte di Cassazione.
Qual è stata la ragione principale per cui non sono state concesse le attenuanti generiche?
La principale ragione è stata la presenza di “cospicui” precedenti penali a carico dell’imputato, che ha indotto i giudici a ritenere non meritata una ulteriore riduzione della pena, già considerata molto mite.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre a rendere definitiva la condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2365 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2365 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. ad Andria il 23/2/1984 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari in data 21/10/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari confermava la decisione del Tribunale di Trani che, in data 12/12/2018, aveva riconosciuto l’imputato colpevole del del di ricettazione, condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa.
2.11 primo motivo è manifestamente infondato giacché l’estensione dell’area di applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131bis cod.pen. introdotta dal D. Igs è erroneamente invocata in relazione a fattispecie già ritenuta di particolare tenuità dal giudice, per la quale l’istituto operava a seguito della sentenza della Corte cost. n. 1 2020. Peraltro, in sede di gravame il difensore aveva richiesto l’assoluzione ex art. 13 cod.pen. previa derubricazione dell’originaria contestazione in quella di incauto acqui doglianza che la Corte di merito ha motivatamente disatteso (pag. 3).
Anche il secondo motivo che censura il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generich è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata evidenziato in senso ostativo i “cospicui” precedenti che militano a carico del prevenuto, segnalando, altresì, la mitezza
trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice, così esprimendo una valutazio insindacabile in questa sede in quanto adeguatamente giustificata alla luce dei parametri art. 133 cod.pen.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiara inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
La AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente