Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione, evidenziando l’importanza di formulare motivi di appello specifici e pertinenti al giudizio di legittimità. Quando un ricorso si limita a riproporre questioni di fatto già valutate nei gradi precedenti, la sua sorte è segnata. Analizziamo la decisione della Suprema Corte che ha confermato una condanna, respingendo le richieste dell’imputato.
I Fatti del Caso: Il Percorso Giudiziario dell’Imputato
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Ancona. L’imputato contestava la sua condanna sulla base di diversi punti. In particolare, le sue difese si concentravano su:
1. La destinazione dello stupefacente detenuto.
2. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
3. Il riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, ai sensi dell’art. 62 n. 4 del codice penale.
Questi argomenti, tuttavia, erano già stati esaminati e respinti dal giudice di merito.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 742 del 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione fondamentale risiede nella natura stessa dei motivi presentati. I giudici supremi hanno osservato che le doglianze sollevate non erano consentite dalla legge in sede di legittimità. In altre parole, l’imputato non stava contestando un errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello, ma stava cercando di ottenere una nuova valutazione dei fatti, un’operazione che esula dalle competenze della Cassazione.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché ogni singolo motivo di ricorso non potesse essere accolto. In primo luogo, le argomentazioni relative alla destinazione della sostanza stupefacente e all’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. sono state considerate una mera riproposizione di censure già adeguatamente vagliate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette e prive di vizi logici dal giudice di merito.
Un punto cruciale della motivazione riguarda il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.). La Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una giustificazione adeguata, richiamando un principio consolidato dalle Sezioni Unite (sentenza Dabo, n. 24990/2020). Secondo tale principio, la “speciale tenuità” deve essere valutata congiuntamente, considerando sia l’entità del lucro perseguito sia la gravità dell’evento dannoso o pericoloso causato dalla condotta. La difesa del ricorrente non aveva fornito elementi validi per contestare questa valutazione.
Di conseguenza, l’intero impianto del ricorso è stato ritenuto inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità, portando alla sua inevitabile reiezione.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative per il ricorrente. La sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È, invece, un controllo sulla corretta applicazione della legge. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non consentiti in sede di legittimità e miravano a una nuova valutazione dei fatti già correttamente esaminati e decisi dal giudice di merito.
Quale principio ha applicato la Corte per negare l’attenuante della speciale tenuità del danno?
La Corte ha confermato che, per riconoscere l’attenuante, la “speciale tenuità” deve riguardare congiuntamente sia l’entità del profitto perseguito sia la gravità del danno o del pericolo causato dalla condotta, come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte il cui ricorso viene dichiarato inammissibile è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 742 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 742 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 04/04/1998
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze relative a profili di censu adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridi corretti, e privi di vizi logici rilevanti in questa sede (quanto, in particola destinazione dello stupefacente detenuto, cfr. pagg. 3-5; alla esclusio dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., cfr. pag. 7; al mancato riconoscim della attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., posto che la Corte di appello ha in ogni caso offerto una adeguata giustificazione sul punto, cfr. pag. 8, con riferime alla “speciale tenuità” che deve riguardare congiuntamente sia l’entità del lu perseguito che la gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condott considerata, come affermato da Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, § 16);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 10/11/2023