Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel giudizio di Cassazione. Significa che l’impugnazione non supera il vaglio preliminare della Corte e non viene nemmeno esaminata nel merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico, spiegando i criteri che portano a tale declaratoria e le severe conseguenze per il ricorrente.
Il caso analizzato riguarda una condanna per il reato previsto dall’art. 387 bis del codice penale, relativo alla violazione di provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’imputato, dopo la condanna in Corte d’Appello, ha tentato la via del ricorso in Cassazione, ma senza successo.
I Fatti del Caso: La Contestazione di una Condanna
Il punto di partenza è una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver violato un’ordinanza restrittiva, un reato posto a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Non accettando la decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a motivi che contestavano il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove e la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, ovvero il dolo.
Tuttavia, come vedremo, la formulazione del ricorso è stata la causa stessa del suo fallimento.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi che ogni difensore dovrebbe tenere a mente prima di impugnare una sentenza di merito.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
In primo luogo, i motivi sono stati giudicati ‘obiettivamente generici’. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a esprimere un generico dissenso con la sentenza impugnata. Deve, invece, contenere una critica specifica e puntuale della motivazione del giudice d’appello, evidenziando errori di diritto o vizi logici manifesti. Nel caso di specie, il ricorrente non è riuscito a confrontarsi efficacemente con le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado, rendendo le sue doglianze astratte e prive di reale capacità critica.
La Ripetitività delle Censure
In secondo luogo, il ricorso è stato considerato ‘meramente riproduttivo’ di censure già valutate e respinte dai giudici di merito. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse identiche argomentazioni fattuali. La Corte ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di riesaminare le prove. Ripetere argomenti già disattesi senza introdurre specifici profili di illegittimità della decisione d’appello equivale a chiedere un riesame del merito, precluso in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è sintetica ma perentoria. La Corte Suprema ribadisce che il ricorso deve essere autosufficiente e specifico. Il ricorrente ha l’onere di dimostrare l’errore commesso dal giudice precedente, non semplicemente di riaffermare la propria versione dei fatti. Poiché i motivi presentati erano sia generici sia ripetitivi, non hanno superato il filtro di ammissibilità. La Corte, pertanto, non è entrata nel merito della colpevolezza o della valutazione delle prove, fermandosi a questa valutazione preliminare.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha due conseguenze pratiche molto pesanti per il ricorrente. La prima è che la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva e irrevocabile. La seconda è di natura economica: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. Questa decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva ponderata e tecnicamente ineccepibile nel giudizio di Cassazione, un ambito dove le regole formali sono tanto importanti quanto gli argomenti sostanziali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: era meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai giudici di merito e, inoltre, i motivi erano obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale non si confrontavano in modo specifico.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Quale reato era stato contestato nella sentenza impugnata?
La sentenza impugnata riguardava una condanna per il reato previsto dall’articolo 387 bis del codice penale, ovvero la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33019 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33019 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il 05/10/1978
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 9410/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto’ dall’art. 387 bis cod Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione del alla sussistenza del dolo;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall’altra, perché obiettivamen rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 giugno 2025.