Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando una sentenza di condanna viene impugnata, l’ultima speranza per l’imputato è spesso la Corte di Cassazione. Tuttavia, accedere a questo ultimo grado di giudizio richiede il rispetto di rigidi requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga gestito dalla Suprema Corte, confermando la decisione dei giudici di merito e mettendo la parola fine alla vicenda processuale.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Appello
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari nei confronti di un individuo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per cercare di ribaltare il verdetto.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, esaminando il caso, ha rapidamente individuato la debolezza dell’impugnazione. I primi due motivi, analizzati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono stati giudicati inammissibili. La ragione è duplice: erano ‘versati in fatto’ e ‘generici’.
La Valutazione degli Elementi di Prova
L’imputato tentava di rimettere in discussione l’interpretazione delle prove già valutate dalla Corte d’Appello. Tuttavia, la Cassazione non è un terzo grado di merito; non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. I giudici di secondo grado avevano già argomentato in modo adeguato e non manifestamente illogico la loro decisione, basandosi su elementi concreti e significativi:
* La considerevole quantità di cocaina rinvenuta.
* La presenza di strumenti idonei al confezionamento delle dosi.
* La frequentazione dell’abitazione da parte di noti tossicodipendenti.
* L’assenza di prove di una condizione di dipendenza personale dell’imputato, che avrebbe potuto giustificare la detenzione per uso personale.
Questi elementi, nel loro insieme, costituivano un quadro probatorio solido a sostegno dell’accusa di spaccio.
Il Terzo Motivo di Ricorso e le Attenuanti Generiche
Il terzo motivo di ricorso lamentava una presunta illogicità nella riduzione della pena. Pur avendo concesso le circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito aveva ridotto la pena detentiva e quella pecuniaria in percentuali diverse. Anche questa doglianza è stata respinta come manifestamente infondata. La Corte ha ribadito che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito modulare la riduzione delle due pene, purché lo scostamento sia contenuto, come nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su principi cardine del nostro sistema processuale. Il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito. La Corte ha semplicemente constatato che la motivazione della sentenza d’appello era logica, coerente e basata su prove concrete, rendendo i tentativi dell’imputato di ‘disarticolarla’ del tutto inefficaci. Inoltre, è stato riaffermato il principio della discrezionalità del giudice di merito nel quantificare la pena e gli effetti delle attenuanti, un potere sindacabile in Cassazione solo in caso di palese illogicità, qui non riscontrata.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze molto concrete per l’imputato. La condanna della Corte d’Appello diventa definitiva, e non ci sono ulteriori possibilità di impugnazione. Oltre a ciò, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria, come chiarito dalla Corte Costituzionale, è giustificata dal fatto che l’imputato, proponendo un ricorso privo dei requisiti di legge, ha colpevolmente attivato un procedimento giudiziario senza fondamento, causando un inutile dispendio di risorse per il sistema giudiziario.
Perché i motivi principali del ricorso sono stati dichiarati inammissibili?
Perché erano considerati generici e basati su questioni di fatto. Il ricorrente cercava di ottenere una nuova valutazione delle prove, un compito che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale si limita a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi hanno convinto i giudici che la droga non fosse per uso personale?
La decisione si è basata su una serie di elementi convergenti: la quantità di cocaina trovata, l’assenza di una provata condizione di dipendenza dell’imputato, la presenza di strumenti per il confezionamento delle dosi e la frequentazione della sua abitazione da parte di soggetti tossicodipendenti.
È legittimo che il giudice riduca la pena detentiva e quella pecuniaria in misura diversa dopo aver concesso le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte rientra nei poteri del giudice di merito ridurre le due tipologie di pena (detentiva e pecuniaria) in misura diversa, anche dopo aver concesso le attenuanti generiche. Questo potere è discrezionale, a condizione che lo scostamento percentuale tra le riduzioni sia minimo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44548 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44548 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il 22/02/1988
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
a
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra lor logicamente connessi, sono inammissibili in quanto versati in fatto e generici, avendo la Cor territoriale argomentato, in termini adeguati e non manifestamente illogici, in merito alla i destinazione della sostanza stupefacente e, soprattutto, alla qualificazione della condotta ai se dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990;
ritenuto, in particolare, che il riferimento alla diversa natura della sostanza stupefacen dunque, anche a quella in relazione alla quale l’imputato è stato assolto, non appare element di tale decisività da disarticolare la tenuta logica della motivazione, fondata su ulte significativi elementi, quali la quantità di cocaina rinvenuta, la mancata allegazione d condizione di specifica dipendenza (ciò in relazione alla illiceità della detenzione), nonché, an ai fini della esclusione della lieve entità del fatto, la presenza di strumenti i confezionamento e la riscontrata frequentazione dell’abitazione da parte di sogget tossicodipendenti;
ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, rientrando poteri del giudice di merito, una volta concesse le circostanze attenuanti generiche, ridurre misura diversa, peraltro con uno scostamento percentuale minimo, la pena detentiva e quella pecuniaria;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’11 ottobre 2024.