Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta alla Reiterazione dei Motivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa porre fine a un percorso processuale. La Suprema Corte ha confermato la condanna per tentato furto in abitazione aggravato, respingendo le doglianze della difesa perché meramente ripetitive di argomenti già vagliati e rigettati nei precedenti gradi di giudizio. Questa decisione ribadisce principi fondamentali sulla redazione degli atti di impugnazione e sulla valutazione delle prove, in particolare la testimonianza della persona offesa.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per concorso in un tentativo di furto in abitazione. Il reato era aggravato dalla violenza sulle cose (danneggiamento di una recinzione) e all’imputato era stata contestata la recidiva qualificata, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche. La condanna si basava in modo significativo sulle dichiarazioni della persona offesa, vittima del tentato furto.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Cassazione
La difesa ha presentato ricorso per cassazione articolando tre motivi principali:
1. Inattendibilità della persona offesa: Si contestava la credibilità della testimonianza della vittima.
2. Insussistenza dell’aggravante: Si negava la presenza della violenza sulle cose.
3. Mancato riconoscimento della non punibilità: Si richiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. per la particolare tenuità del fatto.
La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno evidenziato come i motivi proposti non fossero altro che una riproposizione delle stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fornito risposte congrue, logiche e non contraddittorie, smontando le tesi difensive. La difesa, secondo la Suprema Corte, ha omesso un effettivo confronto con le motivazioni della sentenza di secondo grado, limitandosi a insistere su punti già chiariti.
Il Principio del Ricorso Inammissibile e la Prova
La decisione si allinea a consolidati principi giurisprudenziali. Le Sezioni Unite hanno più volte affermato che i motivi di impugnazione devono contenere una critica specifica e argomentata delle decisioni del giudice precedente. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse lamentele senza attaccare la logica della sentenza impugnata è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Inoltre, la Corte ha richiamato un altro importante principio delle Sezioni Unite relativo alla valenza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa. Queste possono, da sole, fondare un’affermazione di responsabilità penale, a patto che il giudice ne abbia verificato con particolare rigore la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del racconto. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano compiuto questa valutazione in modo approfondito e motivato.
La questione dell’art. 131-bis c.p.
Anche la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata respinta. La Cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano correttamente escluso il beneficio basandosi su parametri legali precisi: la gravità oggettiva della condotta e, soprattutto, l’abitualità desunta dai precedenti penali specifici dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte Suprema sono lapidarie e si concentrano sulla tecnica redazionale dell’atto di impugnazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano del tutto reiterativi delle doglianze già esaminate e rigettate dalla Corte territoriale. Mancava un confronto critico con le argomentazioni della sentenza d’appello, che invece erano state ritenute ‘congrue, oltre che non contraddittorie e neppure manifestamente illogiche’. La Cassazione ha sottolineato che i principi giurisprudenziali sui requisiti dell’atto di impugnazione, sebbene nati per i motivi d’appello, si applicano pienamente anche al ricorso per cassazione. Di conseguenza, la mancanza di specificità e di una reale critica alla decisione impugnata conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza sancisce la definitività della condanna. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il passaggio in giudicato della sentenza, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione di argomenti già trattati, ma deve consistere in una critica puntuale e logico-giuridica dei vizi della sentenza impugnata. In assenza di ciò, il risultato è un ricorso inammissibile che preclude ogni ulteriore discussione sul merito della vicenda.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse identiche questioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza un reale confronto critico con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
La sola testimonianza della persona offesa è sufficiente per una condanna?
Sì, la Corte di Cassazione ribadisce che le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento della condanna, a condizione che il giudice abbia verificato in modo penetrante e rigoroso la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità del suo racconto.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata applicata perché i giudici hanno considerato la gravità della condotta e l’abitualità nel commettere reati da parte dell’imputato, evidenziata dai suoi precedenti penali specifici, elementi che impediscono il riconoscimento di tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46135 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46135 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 23/01/1973
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Cosenza di condanna per concorso in un tentativo di furto in abitazione aggravato, ai danni di NOME COGNOME (in Marano Principato, il 19/11/2019), con la recidiva qualificata equivalente alle generiche;
ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo parte ricorrente dedotto motivi (in punto credibilità della persona offesa, aggravante della violenza sulle cose e riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis, cod. pen.) del tutto reiterativi delle doglianze esaminate dalla Corte territoriale e da questa rigettate con argomentazioni del tutto congrue, oltre che non contraddittorie e neppure manifestamente illogiche, avendo perciò omesso un effettivo confronto con esse, del tutto coerenti, peraltro, con i principi di matrice giurisprudenziale (sui requisiti dell’att di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sulla valenza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, COGNOME, Rv. 253214-01, in cui si è precisato che le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; sull’aggravante della violenza sulle cose avendo i giudici dato atto del danneggiamento della recinzione; infine, sul giudizio condotto ai sensi dell’art. 131 bis, cod. pen. avendo gli stessi valorizzato parametri legali, quali la gravità della condotta e la sua abitualità, stanti i precedenti specifici vantati); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 7 novembre 2024