Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47519 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47519 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il 07/12/1998
NOME nato a FOGGIA il 18/05/2002
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
esaminati i motivi dei ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché la memoria depositata in vista dell’odierna udienza che, al di là della intitolazione come motivi nuovi ne ribadisce il contenuto;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, rispettivamente ascritti, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito in punto di responsabilità e sussistenza dell’aggravante.
Con riferimento al ricorso di COGNOME osserva il Collegio che il ricorrente ripropone censure sulle metodiche di analisi seguite che risultano inconferenti rispetto al complessivo dato della percentuale di principio attivo contenuto nel reperto sequestratogli, compatibile con la ritenuta ingente quantità dello stupefacente sequestratogli che superava i due chilogrammi di principio attivo anche applicando allo stupefacente detenuto il minor titolo di principio attivo (e, nel caso, corrispondente a oltre 5 chilogrammi). Né ha pregio il rilievo che, in altre fattispecie, l’aggravante è stata applicata con riferimento a quantità davvero notevoli di droga (50 chilogrammi) anche tenuto conto delle ulteriori risultanze a carico dell’imputatio che ne documentano (cfr. pag. 11 della s.i.) l’inserimento in “un’assidua attività di narcotraffico”.
Manifestamente infondato risulta, altresì, il motivo di ricorso che censura il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con l’aggravante dell’ingente quantità comparandolo con l’omologo giudizio a favore dei coimputato: in tale evenienza non sussiste, infatti, alcuna disparità di trattamento viceversa ravvisabile nel caso di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non di altro concorrente nello stesso reato, disparità che imporrebbe, comunque, al giudice congrua motivazione e che non è effetto di mero automatismo.
Con riferimento al ricorso di NOME COGNOME ritiene il Collegio che il motivo di ricorso, in punto di responsabilità, è svolto in fatto e propone una inammissibile rivalutazione delle evidenze di prova che, in presenza di adeguata motivazione dei giudici di merito, peraltro in doppia conforme, non può essere svolta in sede di legittimità.
Considerato, infine, che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024