Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio per contestare una condanna, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto in partenza, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo il caso e i principi di diritto che ne derivano.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, affidandosi a diversi motivi per cercare di ribaltare il verdetto.
I Motivi dell’Impugnazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su quattro punti principali:
1. Contestazione della responsabilità penale: si metteva in discussione la ricostruzione dei fatti che aveva portato alla condanna.
2. Sussistenza dell’esimente: si invocava l’applicazione dell’art. 393-bis c.p., che esclude la punibilità in caso di reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale.
3. Riconoscimento della recidiva: si contestava l’aggravante della recidiva applicata dai giudici di merito.
4. Dosimetria della pena: si riteneva la pena inflitta eccessiva e non correttamente commisurata.
Nonostante l’apparente solidità delle argomentazioni, la Corte di Cassazione ha preso una direzione completamente diversa, senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Valutazione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di due ragioni fondamentali, che costituiscono un importante monito per chiunque intenda presentare un’impugnazione. I motivi sono stati ritenuti:
* Meramente riproduttivi: Il ricorso si limitava a ripetere le stesse obiezioni già presentate e adeguatamente valutate dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. Non venivano introdotti nuovi profili di illegittimità specifici della sentenza d’appello.
* Obiettivamente generici: Le censure erano formulate in modo astratto e non si confrontavano in modo critico e specifico con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata. In pratica, il ricorrente non spiegava perché la decisione della Corte d’Appello fosse errata, ma si limitava a riproporre la propria versione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha sottolineato che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare con precisione i vizi della decisione contestata, dialogando criticamente con le ragioni esposte dal giudice precedente. Quando, come in questo caso, l’impugnazione ignora la motivazione della sentenza e si limita a riproporre doglianze già respinte, essa perde la sua funzione e diventa inevitabilmente inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico e mirato, non una semplice riproposizione di argomenti già vagliati. In assenza di una critica puntuale e pertinente alla sentenza impugnata, il ricorso inammissibile è l’esito più probabile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano, da un lato, una mera riproduzione di censure già valutate dai giudici di merito e, dall’altro, generici e non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali erano i punti contestati dal ricorrente?
Il ricorrente contestava il giudizio di responsabilità, la mancata applicazione dell’esimente per reazione ad atto arbitrario, il riconoscimento della recidiva e la dosimetria della pena.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13383 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13383 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il 17/02/1977
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 21858/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. p Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenz esimente prevista dall’art. 393-bis cod. pen., alla ritenuta recidiva, alla dosimetria della pe
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure g adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall’altra, obiettivamente generici rispetto motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 4 e ss.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.
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