Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non entra nel merito
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sui limiti del giudizio di legittimità e sulle conseguenze di un ricorso inammissibile. Con questa decisione, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio nel merito. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni che hanno portato a questa conclusione.
I fatti del caso e l’appello
Quattro individui erano stati condannati dalla Corte d’Appello per il reato di furto, e uno di essi anche per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Ritenendo ingiusta la sentenza, hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a una serie di motivi.
I motivi del ricorso
Le doglianze sollevate dai ricorrenti erano molteplici e miravano a smontare l’impianto accusatorio confermato in secondo grado. Nello specifico, i motivi principali riguardavano:
* L’affermazione della responsabilità penale per il reato di furto (art. 624 c.p.).
* Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. (danno di speciale tenuità) come prevalente sulle aggravanti contestate.
* La mancata applicazione del minimo della pena edittale.
* Per uno dei ricorrenti, la contestazione della responsabilità anche per i reati di resistenza e lesioni (artt. 337, 582, 585 c.p.).
In sostanza, i ricorrenti chiedevano alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove e le circostanze del fatto, un’operazione tipica dei giudizi di merito (primo grado e appello).
La decisione della Corte di Cassazione: il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Questa decisione non significa che la Corte abbia ritenuto i ricorrenti colpevoli nel merito, ma semplicemente che i motivi da loro proposti non potevano essere esaminati in quella sede. La Corte ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è, quindi, un ricorso che non supera questo vaglio preliminare.
le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione spiegando che i ricorsi erano inammissibili perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. I ricorrenti, infatti, non avevano evidenziato vizi di legge o difetti logici macroscopici nella motivazione della sentenza d’appello, ma si erano limitati a “replicare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”.
In altre parole, avevano riproposto le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, sperando in una nuova e diversa valutazione dei fatti. Questo tipo di istanza è preclusa nel giudizio di Cassazione. La Corte ha inoltre menzionato, a ulteriore sostegno della correttezza della decisione impugnata, la presenza agli atti di una querela sporta dalla persona offesa, elemento rilevante per i reati contestati.
le conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata duplice. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi specifici previsti dalla legge e non può essere utilizzato come un tentativo di ottenere una terza valutazione del merito della causa. La presentazione di un ricorso palesemente inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori oneri economici.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili perché i motivi presentati dagli imputati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi si limitavano a replicare censure già esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza introdurre validi profili di violazione di legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quali erano i principali motivi di doglianza presentati dagli imputati nel loro ricorso?
Gli imputati contestavano l’affermazione della loro responsabilità per il reato di furto, il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante in prevalenza sulle aggravanti, e la mancata applicazione della pena minima. Un imputato contestava anche la responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5580 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5580 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CATANIA il 24/06/1965 COGNOME NOME nato a CATANIA il 15/01/1963 NOME COGNOME nato a CATANIA il 04/12/1966 NOME COGNOME nato a CATANIA il 18/09/1983
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati (tutti gli imputati hanno dedotto motivi relativi all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 624 cod. pen.; al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 numero 4 cod. pen. in prevalenza sulle contestate aggravanti; alla mancata applicazione del minimo della pena. NOME COGNOME ha censurato anche l’affermazione della responsabilità per il reato di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata con l’aggiunta che vi è in atti la querela sporta da NOME COGNOME il 24 giugno 2020 negli uffici del Commissariato di Avola);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2024.