Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Generico Porta alla Condanna Definitiva
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una sentenza di condanna, ma richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile, come quello analizzato in una recente ordinanza della Suprema Corte, non solo chiude definitivamente la porta a ogni speranza di riforma della sentenza, ma comporta anche significative conseguenze economiche. Questo caso emblematico ci mostra perché la genericità e la ripetitività dei motivi di appello sono errori fatali nel processo penale.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Brindisi nei confronti di un imputato per il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975, normativa che disciplina il controllo delle armi. La decisione di primo grado è stata successivamente confermata in toto dalla Corte di Appello di Lecce con una sentenza del 5 febbraio 2024.
Non arrendendosi alla doppia condanna, l’imputato ha deciso di giocare l’ultima carta, proponendo ricorso per cassazione. Nel suo atto, ha contestato la decisione dei giudici di merito, lamentando un vizio di motivazione sia riguardo all’accertamento della sua responsabilità penale sia in relazione al trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte di Cassazione: un ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 19 dicembre 2024, ha messo la parola fine alla questione, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle accuse, ma si ferma a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che il ricorso non possedesse i requisiti minimi per poter essere esaminato.
La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro da versare alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: la Genericità e la Reiterazione dei Motivi
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella motivazione con cui ha liquidato il ricorso. I giudici supremi hanno evidenziato come le doglianze presentate fossero affette da un vizio capitale: la genericità. L’imputato, infatti, non ha sollevato critiche specifiche e puntuali contro la sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporre, in modo quasi identico, le stesse argomentazioni già avanzate e respinte nel precedente grado di giudizio.
La Corte ha sottolineato che il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, è necessario che l’appellante indichi con precisione gli errori di diritto commessi dal giudice precedente. Ripetere semplicemente i motivi d’appello, a cui la Corte territoriale ha già fornito una risposta congrua e logica, trasforma il ricorso in un atto meramente reiterativo e, di conseguenza, inammissibile. Questa negligenza, secondo la Corte, costituisce una ‘colpa’ del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità, giustificando così l’applicazione della sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile non è un semplice rigetto, ma una chiusura netta del procedimento che comporta conseguenze pratiche rilevanti.
In primo luogo, la sentenza di condanna diventa irrevocabile e definitiva. In secondo luogo, le conseguenze economiche sono immediate: il ricorrente deve farsi carico delle spese dell’intero procedimento e versare una somma significativa alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: risarcitoria per l’impiego di risorse giudiziarie e deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di un approccio tecnico e rigoroso nell’affrontare l’ultimo grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano generici e si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza individuare specifici vizi di legge nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna è diventata definitiva.
Cosa stabilisce l’art. 616 del codice di procedura penale in questi casi?
L’art. 616 del codice di procedura penale prevede che, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, quest’ultimo sia condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5600 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5600 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a OSTUNI il 17/12/1990
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 5 febbraio 2024 la Corte di Appello di Lecce ha confermato, nei confronti di COGNOME NOME, la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Brindisi. Con le predette sentenze è stat affermata la penale responsabilità di COGNOME NOME per il reato di cu all’art. 4 legge n.110 del 1975.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME, deducendo vizio di motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui stata fornita risposta del tutto congrua nella decisione impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilit al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pro pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 dicembre 2024
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