Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31967 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31967 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 23/07/1984
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza impugnata, pronunciata dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta il 15 aprile 2025, presentato nell’interesse di COGNOME in relazione all’ordine di carcerazione emesso 11. aprile 2025 per la pena da espiare di un anno, undici mesi e sette giorni di reclusione.
Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali dell’ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione esecutiva di COGNOME che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del combinato disposto degli artt. 416 cod. pen., 656, comma 9, 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).
Ritenuto, inoltre, che l’atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Ritenuto, infine, che il ricorso di COGNOME si incentra su una prospettazione in palese contrasto con le emergenze processuali, richiamate correttamente a pagina 2 del provvedimento impugnato, alla luce delle quali si ribadiva che la «condanna per associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere uno dei reati indicati da tale norma è ostativa a prescindere dall mancata condanna per il reato fine stesso».
Per queste ragioni, il ricorso proposto da COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2025.