Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Solo una Copia
Nel complesso sistema della giustizia penale, il diritto di impugnare una sentenza è un pilastro fondamentale. Tuttavia, questo diritto deve essere esercitato secondo precise regole procedurali e sostanziali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di cosa accade quando un appello non introduce nuovi elementi di diritto, risultando in una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e pertinenti, anziché limitarsi a riproporre argomentazioni già respinte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo nei confronti di un imputato. L’imputato, ritenuto colpevole del delitto di resistenza, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del suo appello si concentravano su tre punti principali: la corretta configurabilità del reato di resistenza, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva. L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare aspetti già ampiamente valutati e decisi nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, ma si è fermata a un gradino prima, su un piano prettamente procedurale. Secondo i giudici supremi, i motivi addotti dal ricorrente erano ‘meramente riproduttivi’ dei profili di censura già adeguatamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte territoriale. In altre parole, l’appello non era altro che una riproposizione delle stesse argomentazioni difensive presentate in appello, senza muovere una critica specifica e giuridicamente fondata alla logica della sentenza impugnata. Questo vizio procedurale ha reso l’impugnazione inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su principi consolidati in materia di impugnazioni. I giudici hanno chiarito che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito.
Per questo motivo, un ricorso che si limita a ripetere le stesse doglianze già respinte, senza evidenziare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza d’appello, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata duplice: in primo luogo, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La Corte ha inoltre precisato, richiamando una nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), che non è possibile ritenere che il ricorrente abbia agito senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità, rafforzando così il principio di responsabilità nella proposizione dei mezzi di impugnazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’esercizio del diritto di impugnazione deve essere consapevole e mirato. Presentare un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo non solo non porta ad alcun risultato utile per il condannato, ma comporta anche sanzioni economiche significative. Questa decisione serve da monito per gli operatori del diritto, ricordando che ogni grado di giudizio ha una sua funzione specifica. Il ricorso in Cassazione deve essere un atto di alta tecnica giuridica, finalizzato a censurare errori di diritto e non a tentare una terza, impossibile, valutazione dei fatti già accertati.
Cosa significa che un ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che le argomentazioni presentate nell’atto di ricorso si limitano a ripetere le stesse censure e difese che erano già state sollevate e motivatamente respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuove critiche specifiche alla logica giuridica della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base a questa ordinanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose.
Perché la Corte di Cassazione non ha riesaminato le questioni di merito come le attenuanti generiche?
La Corte non ha esaminato il merito perché ha riscontrato un vizio preliminare che rendeva il ricorso inammissibile. L’inammissibilità impedisce al giudice di analizzare il contenuto delle questioni sollevate, fermando il giudizio a una fase procedurale precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1408 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1408 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il 12/02/1971
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi meramente riproduttivi di profil di censura in ordine alla configurabilità del delitto di resistenza, al diniego delle circos attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.