Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25291 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25291 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROGLIANO il 22/09/1987
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la sua condanna per il
reato previsto dall’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
L’unico motivo del ricorso, attinente al diniego della circostanza attenuante prevista dall’art.62, n.4, cod.pen., è inammissibile in quanto la relativa doglianza
è stata tautologicamente formulata in solo riferimento al numero delle dosi trattate e al limitato profitto ricavabile dalla relativa cessione, senza operare alcun effettivo
confronto con le argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.
A tale proposito va ricordato che, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
non consegue automaticamente il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale
tenuità sia l’entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall’agente, sia la gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (Sez.
3, n. 13659 del 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097); nel caso di specie, il motivo non si è quindi confrontato con la puntuale argomentazione della Corte, che ha dato conto dello specifico disvalore della condotta in relazione al concreto quantitativo di stupefacente ceduto e di quello di cui l’imputato è stato trovato in possesso.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 giugno 2025 Il Consigliere estensore COGNOME> res ‘ idente