Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23763 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23763 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 24/02/1995
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catania
02/04/2019, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma d.P.R. 309 del 1990, così riqualificata la condotta, alla pena di mesi sei di reclusione ed e
1000,00 di multa.
Con un unico motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente, non avendo tutt
valutato gli elementi di segno contrario che avrebbero dovuto escludere la penale rilevanza della condotta assunta, atteso che, alla luce del quadro probatorio emerso, la sostanza avrebbe dovuto
essere ricondotta al padre dell’imputato.
Il ricorso è basato su un motivo che non rientra nel numerus clausus
delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del
riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindaca in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, la
Corte d’appello ha ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente posto che, come emerge anche dalla ricostruzione dei fatti esposta dal giudice di primo grado, la droga è stat rinvenuta nell’interno della stanza dell’odierno imputato, ove egli si trovava al moment dell’arrivo degli operanti; peraltro, né l’imputato né nessun altro soggetto hanno riferito disponibilità della droga in capo ad altro soggetto. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giud di secondo grado preso in esame fune le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisiòne attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili i sede.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente