Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22413 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22413 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 03/10/1974
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della
motivazione posta base del giudizio sulla pena è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena,
anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e
133 cod. pen.; cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui
determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n.
29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018,
COGNOME Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME Rv.
271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142)
che, nel caso di specie, il giudice di appello ha correttamente ritenuto
proporzionata e rispettosa dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. la pena irrogata dal giudice di prime cure, tenendo conto dell’insidiosità della condotta e della negativa personalità dell’odierno ricorrente, elementi che non hanno consentito una mitigazione del trattamento sanzionatorio (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 marzo 2025.