Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna Senza Esaminare il Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile in Cassazione possa portare non solo alla conferma di una condanna, ma anche a ulteriori spese per l’imputato. La Suprema Corte ha rigettato l’impugnazione presentata da un individuo condannato per spaccio, sottolineando come la genericità dei motivi e la loro natura meramente ripetitiva rispetto a quanto già deciso in appello ne determinino l’inevitabile rigetto. Analizziamo i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per plurime cessioni di sostanze stupefacenti. La Corte d’Appello aveva confermato la colpevolezza dell’imputato basandosi su un quadro probatorio solido e convergente. Le prove raccolte includevano:
* L’osservazione diretta da parte degli operanti di diverse cessioni di droga.
* Il riscontro ottenuto dal controllo effettuato nei confronti di un acquirente minorenne.
* L’ammissione degli addebiti da parte dello stesso imputato durante l’interrogatorio.
* Il rinvenimento di una somma di denaro e di sostanza stupefacente della stessa natura, già suddivisa e confezionata, presso l’abitazione del condannato.
Di fronte a tale quadro, la difesa aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione.
L’Appello e il Ricorso Inammissibile in Cassazione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha contestato davanti alla Suprema Corte la valutazione dei giudici di merito sulla pluralità delle cessioni e sul riconoscimento della continuazione tra i reati. Tuttavia, la Corte ha immediatamente rilevato un vizio fondamentale nell’atto di impugnazione: la sua manifesta infondatezza e genericità. Il ricorso, infatti, non introduceva nuovi e specifici argomenti di diritto, ma si limitava a reiterare doglianze già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Questa strategia processuale si scontra con il principio secondo cui il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito dove poter rivalutare i fatti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile evidenziando come i giudici di merito avessero fornito una motivazione congrua e logicamente coerente per giustificare la condanna. La decisione si fondava non solo sulla pluralità delle cessioni osservate, ma soprattutto su elementi inequivocabili come la confessione dell’imputato e il ritrovamento di droga già pronta per essere venduta. La Corte ha ribadito che, in presenza di un apparato probatorio così robusto, un ricorso che non critica specificamente la logicità della motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti, è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione del procedimento è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: per accedere al giudizio di Cassazione è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e non meramente ripetitive. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma aggrava la posizione del condannato con ulteriori oneri economici, confermando in via definitiva la decisione dei giudici di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché si limitava a riproporre censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di diritto.
Quali prove sono state considerate decisive per la condanna?
Le prove decisive includevano l’osservazione diretta di molteplici cessioni, il controllo sull’acquirente, l’ammissione di colpevolezza dell’imputato e il ritrovamento di denaro e sostanze stupefacenti già confezionate presso la sua abitazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 404 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 404 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 17/01/1990
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, con il qu contesta la pluralità delle cessioni e la ravvisata continuazione, è inammissibile per generic manifesta infondatezza, perché meramente reiterativo di profili di censura già esaminati disattesi con congrua motivazione, avendo i giudici dato atto non solo della pluralità di cess osservate dagli operanti nel corso del servizio di prevenzione e del riscontro ottenuto controllo eseguito nei confronti del minore acquirente, ma, soprattutto, dell’ammissione deg addebiti in sede di interrogatorio, dal rinvenimento di una somma di denaro all’atto controllo e di sostanza stupefacente della stessa natura presso l’abitazione, suddivisa confezionata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.